NASPI indennità di discoccupazione 2017: Naspi Asdi Dis-coll e ricollocamento
Nuova indennità di disoccupazione 2017: NASpI, Asdi, Dis-Coll e ricollocamento:
- La NASpI per il 2017 costituisce l’indennità di disoccupazione universale che ha sostituito l’assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero. La riforma ha previsto nuove modalità di determinazione che influiscono sia sulla misura stessa del beneficio che sulla sua durata.
- ASDI: è la nuova indennità che compete per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Il predetto beneficio comtete solo ai lavoratori over 55 anni e con figli minori a carico ed avente ISEE sotto i 5.000 euro.
- Introduzione sperimentale è il nuovo assegno di ricollocamento 2017 divenuto strutturale come sostegno al reddito. Spetta a tutti coloro che esaurita la fruizione della Naspi continuano ad essere disoccupati per altri 4 mesi. Tale beneficio è rappresentato da buoni da spendere presso enti di formazioni e centri per l’impiego, per corsi di formazione e professionali.
- DIS-COLL rappresenta la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che perdono involontariamente il posto di lavoro. E’ previsto come requisito l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’erogazione dell’assegno, spetta a chi ha determinati requisiti: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente. L’importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1.195,00 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell’indennità dis coll. è pari a 4 mesi.
La NASPI consiste in un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro ed ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Per cui non sono più necessari, come per l’ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi le 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno.
La nuova ASPI compete ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti;
Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l’associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
I requisiti 2017 per la NASPI il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere, ai centri per l’impiego, per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall’INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l’indennità spettante.
Il diritto al nuovo sussidio universale è esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.
Pertanto la NASPI spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione.
- Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.
- Possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescidenre dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
la durata della NASPI secondo quanto previsto dal decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015 la durata e di 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un’unica soluzione anticipata.
Per i lavoratori precari invece la durata massima per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.
Ai fini del calcolo della durata disoccupazione non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un’unica soluzione.
Naspi la misura dell’importo dell’assegno di disoccupazione pagato dall’INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.
l’importo della NASPI se la retribuzione mensile, calcolata come sopra indicato, è pari o inferiore a 1.195,00 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.
L’indennità NASPI sarà ridotta progressiva a partire dal 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
La nuova Naspi viene estesa ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari come confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.
Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l’indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.
Circa invece la possibilità di percepire l’indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha l’obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, licenziato dal Governo, è intervenuto a fissare:
- Nuovi requisiti e condizioni per l’autorizzazione della CIG e CIGS
- Fondi di solidarietà,
- Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
- Assegno di ricollocazione ASDI;
- Salvaguardia per i lavotatori stagionali.
il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell’evento di disoccupazione.
Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.
NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?
In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.
Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.
Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
- Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.
- Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione. La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).
E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.
è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.
L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.
L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:
- chi ha già fruito della NASpI;
- ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;
- sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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