ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 18 luglio 2018, n. 6316
Natura giuridica dell’illecito previsto dall’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999, relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette
Sono pervenute a questo Ispettorato richieste di chiarimento in ordine alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
L’illecito in parola si realizza “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1” e comporta che “per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
La condotta che integra la fattispecie illecita è pertanto omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termini di legge del comportamento doveroso.
In proposito, il Ministero del lavoro con circolare n. 23 del 16 febbraio 2001 già ebbe modo di precisare che “dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato “nella medesima giornata” di cui al comma 4 dell’art. 15 della Legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art. 15 (“per cause imputabili al datore di lavoro”), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
Ne consegue che l’illecito va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017 (cfr. https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Parere-IIL Milano.pdf).
La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.
Infatti agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”.
Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO AGRICOLTURA - Decreto ministeriale 11 luglio 2023 - Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2019, n. 18192 - La stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall'art. 11 della legge n. 68 del 1999, volte a…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18413 depositata il 10 maggio 2022 - Nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3571 depositata il 6 aprile 2023 - Tenuto conto dell'importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e di quelle di cui erano passibili i ricorrenti, […] le sanzioni in causa rientrino, per…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Direttiva 24 giugno 2019, n. 1 - Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette - Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46032 depositata il 16 dicembre 2021 - Il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 - mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro - è integrato anche nel caso di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…