La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6303 depositata il 10 marzo 2025, intervenendo in tema decadenza dell’impugnativa di licenziamento ed illegittimità del contratto a progetto, ha ribadito il principio secondo cui “nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, restando salva peraltro l’applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto (v. pure Cass. n. 15827 del 2003, n. 12333 del 2009, n. 26604 del 2019).”
La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva impugnato la comunicazione di licenziamento alla scadenza del contratto a tempo determinato. La Corte d’appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio condannava condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno, ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Gli Ermellini ribadiscono il principio secondo cui (Cass. U. n. 7471 del 1991; v. pure, fra le tante, Cass. n. 15827 del 2003, Cass. n. 12333 del 2009, Cass. n. 26604 del 2019) ” nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili – tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto – ne’ la norma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, ne’ la norma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato); è peraltro salva l’applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto.”