La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 18093 depositata il 2 luglio 2024, intervenendo in tema di licenziamenti collettivi, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto; la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all’esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019; Cass. n. 6086/2021). …”
La vicenda ha riguardato la dipendente a cui la datrice di lavoro notificava il licenziamento alla conclusione dell’esito della procedura collettiva di mobilità. La lavoratrice impugnava giudizialmente il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accoglieva le doglianze della ricorrente. La datrice impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello respingeva il reclamo proposto dalla società. In particolare si confermava la illegittimità del licenziamento in considerazione della non corretta applicazione dei criteri di scelta determinata dalla mancata comparazione della lavoratrice con altre posizioni fungibili e la valutazione di fungibilità doveva essere compiuta con riguardo al complessivo bagaglio di esperienze e conoscenze acquisito dalla dipendente nel corso del rapporto di lavoro. La società datrice di lavoro, avverso, la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Gli Ermellini chieriscono e ribadiscono che “… ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 6296/2022). …”