La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 25856 depositata il 27 settembre 2024, intervenendo in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ha ribadito il principio secondo cui “all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine. (vedi Cass. n. 14828/2018)”
La vicenda ha visto protagonisti alcuni dipendenti che ricorrevano giudizialmente al fine di sentir dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai loro contratti di lavoro. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva le richieste dei dipendenti. Avverso la decisione del giudice di prime cure la datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale in riforma delle statuizioni di primo grado, rigettava le domande proposte da due dei tre lavoratori, mentre dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti del terzo. In particolare i giudici di secondo grado osservavano che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l’arco temporale in cui si erano succeduti erano elementi insufficienti per potere ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ritenendo necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l’intento fraudolento, elementi che nel ricorso di primo grado non erano stati allegati. I due lavoratori, avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso dei dipendenti.
Gli Ermellini evidenziano che ” in tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l’applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all’art. 326 c. nav. che, nel porre, all’ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce – in via generale e astratta – una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine (così Cass. n. 14828/2018, richiamata nella motivazione di Cass. n. 1641/2022, oltre che dalla stessa Corte d’appello nella sentenza qui impugnata; ma v. in termini già Cass. n. 62/2015 e n. 59/2015; e, successivamente, Cass. n. 177/2019, e, da ultimo, nella motivazione Cass. n. 8903/2023). “