La Corte di Cassazione, sezione penale, con l’ordinanza n. 26927 depositata l’ 8 luglio 2024, intervenuta in base al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ha ribadito quanto puntualizzato anche dalla giurisprudenza civile, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all’imposta di registro), nell’ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 e., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali. (Sez. 5, n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498 – 01).
La vicenda ha riguardato una società sottoposta a confisca ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2021 (codice antimafia) ed ai sensi dell’art. 59 i creditori depositavano le domande per l’ammissione alla stato passivo. Il giudice delegato non ammetteva i crediti dell’INAIL. Avverso tale decisione l’Ente proponeva ricorso in opposizione al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Il Tribunale, in riforma del decreto del giudice delegato, ammetteva allo stato passivo e provvedendo a dichiararli estinti per confusione ai sensi dell’art. 50, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto crediti erariali. L’INAIL avverso tale decreto proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla estinzione per confusione ex art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011.
Per il Supremo consesso si estinguono per confusione i soli crediti erariali nell’ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro ed a condizione che il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca. Inoltre non rientrano tra i crediti erariali i crediti inerenti ai contributi previdenziali e assistenziali.
note
Art. 59
Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell’esclusione
2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.
3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54-bis
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.
8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
9. All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione
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