La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8422 depositata il 31 marzo 2025, intervenendo in tema di NASPI e perdita a seguito di un rapporto di lavoro subordinato di breve durata, ha affermato il principio secondo cui “a fronte di un’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete (rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un’eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa, per la quale l’anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato.“
La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui l’INPS, a seguito dello svolgimento di sporadica attività di lavoro subordinato, chiedeva la restituzione dell’importo NASPI anticipato in un’unica soluzione per l’avvio di un’attività imprenditoriale. Il lavoratore impugnava il provvedimento restitutorio Il Tribunale adito dichiarava il diritto del lavoratore a trattenere il beneficio di anticipazione NASpI concessogli ex art. 8 d.lgs. n. 22/2015 così respingendo la pretesa restitutoria dell’ente previdenziale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto la compatibilità della liquidazione in unica soluzione finalizzata ad incentivare l’avvio di un lavoro autonomo effettivo con lo svolgimento di sporadica attività di lavoro subordinato. L’INPS impugnava la sentenza. La Corte di appello respingeva la tesi dell’istituto previdenziale basata su un’interpretazione letterale dell’art. 8 comma 4, che prevede la restituzione per intero della anticipazione ottenuta in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata, ha ritenuto che la norma in esame preveda una diversa modalità di erogazione del medesimo beneficio, il cui mutamento (una tantum o rateale) non ne fa venir meno la natura assistenziale. L’INPS avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso, cassano l’impugnata sentenza e rinviano, anche per le spese del presente grado di legittimità, alla Corte d’appello.
Per gli Ermellini “La normativa introdotta con d. lgs. n. 22/2015 distingue l’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall’incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
(…) La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L’una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento NASpI in presenza di perdurante ultra semestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L’altra tende ad incentivare l’autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall’occupazione subordinata. “
I giudici di piazza Cavour ricordano quanto da loro deciso “in riferimento ad un caso di rioccupazione di un assicurato fruitore dell’omologo istituto di anticipazione dell’indennità di mobilità, in forza proprio di un contratto di lavoro intermittente(cfr. Cass. n. 24951/2021), che l’anticipazione di cui all’art. 7 co.5 della L.n.223/1991, “risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese inziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio”.
4.1. Si tratta, dunque, di una sorta di “finanziamento di scopo”, destinato all’investimento in un’attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente. Ne consegue, come previsto dal quarto comma dell’art. 8, l’obbligo restitutorio dell’intera anticipazione ottenuta dal lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipate dalla NASpI (calcolo, durata e decorrenza della prestazione sono previsti dagli artt. 4, 5, 6). “
Il Supremo consesso evidenzia che le “disposizione normativa non sembra lasciare dubbi di sorta, sull’obbligo restitutorio dell’anticipazione in conseguenza della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque ne sia la forma, anche intermittente, per una prestazione a chiamata, su disposizione del datore di lavoro).
Tuttavia gli interventi chiarificatori e correttivi della Corte Costituzionale (si vedano le pronunce n. 194/2021, n.38/2024, e n.90/2024), sollecitati su questioni di parità di trattamento con le posizioni dei fruitori di NASpI che intraprendono attività di lavoro autonomo e alla luce di profili di ragionevolezza e proporzionalità suggeriti dalle ordinanze degli organi rimettenti, hanno consentito una rivalutazione sistematica della soluzione totalmente restitutoria prevista al quarto comma dell’art. 8 in esame.
Nel richiamare gli analoghi istituti di trattamento anticipato ASPI (art.2, comma 19 L.n. 92/2012) e di mobilità (art. 7 comma 5 L.n.223/1991), la sentenza Corte Cost. n. 194/2021 ha rilevato che «la finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un’attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato.
(…)
a cui non era sfuggito il rischio di una particolare rigidità della norma censurata al verificarsi in concreto di una situazione di svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato che «non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità», aveva tuttavia ritenuto che rientrasse nell’esercizio della discrezionalità del legislatore in materia di politiche attive del lavoro, « l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare ai profili critici segnalati dall’ordinanza di rimessione, i quali –pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata–suggeriscono, tuttavia, l’introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria».
(…) Nella successiva pronuncia n. 90/2024, evidenziata la possibilità di ipotizzare “criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità” non dissimili da quanto previsto per la compatibilità della prestazione di “lavoro subordinato di modesta entità” con il trattamento periodico NASpI di cui al successivo art. 9, è stata valorizzata la possibilità del rischio di impresa insito nella finalità stessa dell’incentivo, ossia la possibilità di considerare il possibile esito negativo dell’attività di impresa, la mancata prosecuzione dell’attività imprenditoriale “a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà”, eventi che potrebbero in concreto «far diventare sproporzionata l’integralità dell’obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio».
Per evitare che il rigore eccessivo si traduca in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, è stato quindi ritenuto ragionevole riparametrare l’obbligo restitutorio in ragione della durata del rapporto e del fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore che abbia comportato l’impossibilità o l’oggettiva insuperabile difficoltà di continuare l’attività autonoma o d’impresa. E’ stata quindi «dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata». “