AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 maggio 2019, n. 152
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Credito d’imposta – Articoli 17 e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
La società [ALFA] (di seguito istante), operante nel settore della gestione delle sale cinematografiche, espone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, in ragione della propria attività sociale, ha usufruito dello specifico credito d’imposta che l’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riconosceva agli esercenti sale cinematografiche sino al 31 dicembre 2016. All’utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito si applicavano cumulativamente sia il limite generale di 700.000 euro, previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. “limite generale”), sia il limite speciale di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. “limite speciale”).
Con la legge 14 novembre 2016, n. 220, che ha rimodulato l’intera disciplina dei crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo, è stato abrogato il predetto articolo 20 ed introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sei nuove tipologie di crediti d’imposta (c.d. “crediti cinema”).
In particolare, per quanto rileva ai fini della presente istanza, la legge n. 220 del 2016 ha introdotto rispettivamente all’articolo 17, comma 1, e all’articolo 18, comma 1, un credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione (“credito investimenti”) e un credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (“credito programmazione”). Inoltre l’articolo 21 ha stabilito che siffatti crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mentre, per espressa previsione normativa, non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Invero, l’istante evidenzia che il decreto ministeriale 15 marzo 2018 ha previsto che il “credito investimenti” non può essere autorizzato in misura superiore a 2.000.000 euro annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese, mentre il “credito programmazione” non può essere fruito oltre un ammontare annuo massimo di 4.000.000 euro.
L’istante chiede, quindi, di sapere se alla fruizione del “credito investimenti” e del “credito programmazione” non trova applicazione il limite generale annuale alla compensazione previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi l’istante ritiene che all’utilizzo in compensazione del “credito investimenti” e del “credito programmazione” non debba trovare applicazione né il limite speciale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (esplicitamente escluso dal legislatore), né il limite generale previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Secondo l’istante, in assenza di un’espressa previsione normativa tale limite generale alla compensazione non opera in relazione ai crediti d’imposta sovvenzionali, laddove sia stato istituito un apposito fondo per il loro finanziamento. Al riguardo, l’istante osserva che già nella circolare n. 219 del 18 settembre 1998, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire la ratio (e quindi l’ambito di applicabilità) dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ossia garantire il rispetto dei vincoli relativi agli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio sulle cui disponibilità grava la fruizione dei crediti d’imposta, in un’ottica di controllo della spesa pubblica. Tale esigenza di tutela viene, però, meno quando risulta stanziato un apposito fondo di ammontare predeterminato per la copertura del credito d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente sulla fattispecie concreta così come descritta dall’istante.
Al riguardo, si rammenta che qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherebbe alcuna efficacia.
L’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli, un apposito credito d’imposta, disciplinato con decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310.
L’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale n. 310 del 2000 stabiliva che tale credito poteva «essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell’imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all’articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Con successivi interventi normativi è stata abrogata la previsione del decreto legislativo n. 60 del 1999. In particolare, rimodulando l’intera disciplina dei crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo, la legge 14 novembre 2016, n. 220:
a) ha previsto un apposito credito d’imposta:
– per le imprese dell’esercizio cinematografico, commisurato alle «spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale» (cfr. articolo 17, comma 1);
– per il potenziamento dell’offerta cinematografica, concesso agli esercenti sale cinematografiche e «commisurato ad un’aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive» (cfr. articolo 18, comma 1);
b) ne ha imposto l’utilizzo «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» (cfr. articolo 21, comma 2);
c) ha previsto che ai crediti d’imposta in oggetto non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. articolo 21, comma 3);
d) ha demandato ad uno o più decreti interministeriali di stabilire «partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza» (cfr. articolo 21, comma 5);
e) ha abrogato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, a decorrere dal 1º gennaio 2017 (cfr. articolo 39);
f) ha dettato una specifica norma transitoria, stabilendo che i nuovi crediti d’imposta «continuano ad essere disciplinati, fino all’emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, […]» (così articolo 40).
In ultimo, il decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante le “Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220”, ha stabilito che:
– i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto» (cfr. articolo 3, comma 1), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate;
– l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (cfr. articolo 3, commi 2 e 3).
Dal quadro normativo succintamente tratteggiato emerge che i citati crediti, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non sono soggetti al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, legge n. 244 del 2007 (c.d. limite speciale di 250.000 euro).
Quanto al limite generale di 700.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato da ultimo, a decorrere dal 2014, dall’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35), che a decorrere dal 1° gennaio 2001 disciplina il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – limite previsto “fino all’anno 2000” dall’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto – si è dell’avviso che possono tornare applicabili i chiarimenti resi in passato per altri crediti ad essi similari. In particolare, si fa riferimento a quanto chiarito con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 secondo cui “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Principio, questo, affermato dal Ministero delle finanze con circolare 219/E del 18 settembre 1998 e successivamente ribadito con risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999”.
Nello stesso senso, con la circolare n. 219 del 18 settembre 1998, nel fornire chiarimenti in merito al credito d’imposta per le piccole e medie imprese, è stato detto che “i crediti in parola non sono altro che uno strumento semplificato di fruizione di agevolazioni il cui importo globalmente utilizzabile é predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio. Ne deriva che per tali crediti, mancando l’esigenza di rispettare i predetti vincoli, non operano i limiti soggettivi alla compensazione previsti dall’articolo 25, comma 1, citato”.
La medesima natura sovvenzionale è attribuibile anche ai “crediti cinema” di cui si discute, atteso che per essi è stato istituito un apposito fondo dall’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 (c.d. Fondo per il cinema e l’audiovisivo) destinato a finanziare gli interventi previsti, sicché, come prospettato dall’istante, i medesimi possono essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite di 700.000 euro l’anno, essendo soggetti al solo limite delle risorse stanziate nel fondo.
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