L’INPS con il messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013 informa che il dipendente in cassa integrazione o in mobilità non perde più il diritto alla corrispondente integrazione salariale se non effettua la comunicazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con il suo status. Poichè, l’Ente, ha ritenuto che è sufficiente la comunicazione preventiva obbligatoria fatta dal datore di lavoro (UNILAV).
Inoltre l”Inps con il messaggio in commento ha fornito le prime istruzioni relative agli obblighi contenuti dall’articolo 9, comma 5 del decreto legge 76/2013 del 28 giugno (il decreto lavoro). Questo perchè la normativa vigente stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori.
Per cui, le persone in cassa integrazione straordinaria che svolgono attività autonoma o subordinata non devono più effettuare la comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps per evitare di decadere dal diritto all’integrazione salariale (articolo 8, comma 5 del Dl 86/1988). Allo stesso modo chi è in mobilità non deve più comunicare all’Inps entro cinque giorni dall’assunzione che ha firmato un contratto per svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato (comunicazione dall’articolo 9, comma 1, lettera d della legge 223/1991).
Pertanto d’ora in avanti, come precisa l’istituto di previdenza, in presenza di una comunicazione da parte del datore di lavoro, verificabile tramite Unilav, non scatta la decadenza dal diritto all’integrazione salariale o all’indennità di mobilità anche se il lavoratore non ha effettuato la comunicazione a suo carico. A fronte delle notifiche tramite Unilav, l’Inps provvederà comunque, come previsto dalla normativa, a sospendere o rideterminare l’importo riconosciuto all’interessato.
Le modalità applicative delle novità introdotte dal Dl 76/2013 saranno oggetto di una circolare dell’istituto di previdenza che illustrerà anche come comportarsi per gli eventuali effetti retroattivi. L’Inps, peraltro, con la circolare 142/2012 aveva già previsto che il trattamento Aspi venga sospeso d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, recependo un’indicazione fornita dal ministero del Lavoro tramite risposta a un interpello.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6635 - In tema di contribuzione per la mobilità le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19259 - La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, necessariamente propedeutica all'adozione dei licenziamenti collettivi, è intesa a consentire una…
- INPS - Messaggio 08 luglio 2022, n. 2743 - Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite l’utilizzo del flusso Uniemens-Cig (UNI41), introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22…
- Progetto “Trasparenza CIG” - Ulteriore ampliamento del servizio di live chat “INFO CIG” ad aziende e intermediari - INPS – Messaggio n. 520 del 3 febbraio 2023
- Progetto “Trasparenza CIG” - Estensione del servizio di live chat “INFO CIG” ad aziende con sede legale in tutto il territorio nazionale per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale - INPS -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…