La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019, intervenendo in tema di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito di imposta ha stabilito il seguente principio di diritto “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”
I giudici di legittimità dirimono con la sentenza in commento una ematica alquanto spinosa e controversa, causata da orientamenti giurisprudenziali contrapposti, sulla nozione di solidarietà tributaria in materia di ritenute tra sostituto e sostituito.
I giudici delle Sezioni Unite hanno chiaramente ritenuto, con il principio di diritto enunciato, che non sussiste la responsabilità solidale in materia di ritenute d’acconto, in sede di riscossione, qualora siano state comunque operate, dal sostituto che è il soggetto obbligato al pagamento (datore di lavoro, le ritenute sulle somme pagate al sostituito che è il titolare della situazione che genera l’obbligo dell’imposta (esempio dipendente, lavoratore autonomo).
- dalla definizione legale di cui all’art. 64 del DPR 600 si evince che il versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta e che essa grava unicamente sul sostituto;
- la solidarietà prevista dall’art. 35 del DPR 602 è espressamente condizionata alla circostanza che il sostituto non abbia effettuato la ritenuta e non l’abbia versata;
- detta condizione è speculare al riconoscimento a favore del sostituito del diritto di scomputo (art. 22 del DPR 917) della ritenuta subita, anche se non versata.