L’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza di interpello n. 398 del 8 ottobre 2019 ha fornito nuovi chiarimenti in ordine all’accesso al nuovo regime fiscale, cosiddetto “regime forfetario” per i soggetti passivi esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Si rammenta che tale regime fiscale, introdotto dalla legge di bilancio 2015 e modificato dalla legge di bilancio 2019, costituisce il regime naturale per le persone fisiche, titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, arti o professioni a condizione che:
- abbiano i requisti sia in ordine al volume di affari
- non incorrano in una delle cause ostative previste dal comma 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014
La risposta all’interpello in commento riguarda la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014 che stabilisce l’esclusione del regime forfettario per coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La decorrenza della causa ostativa ha rilevanza nell’anno di applicazione del regime.
In particolare la causa di esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014) si concretizza nel contemporaneo esercizio del controllo nella Srl ed al contempo la stessa società svolga attività riconducibile a quella esercitata dal socio rientrante nella medesima sezione Ateco, nonché per il fatto che il socio fatturi alla società, la quale si deduce il costo evidenziato nella fattura ricevuta.
La stessa circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 puntualizzato che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Inoltre, nel medesimo documento di prassi è affermato che, alla luce della più volte citata ratio legis, per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
” 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Si fa notare come l’Agenzia faccia riferimento, per la verifica del controllo societario e quindi al concretizzarsi della causa ostativa, non rileva la circostanza che il socio fatturi principalmente alla società partecipata, ma quanto questo fatturato pesa in capo a tale società, in relazione al totale degli acquisti.
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