L’articolo 2477 del codice civile, intitolato Sindaco e revisione legale dei conti,  in cui sono determinati i presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (srl) ha subito nel corso di pochi mesi due profonde modifiche. La prima importante modifica è stata predisposta dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, emanato in base alla legge delega n. 155/2017, e dopo pochi mesi sono stati modificati di nuovo i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl  dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140) c.d. Decreto sblocca cantieri

Infatti a seguito dell’intoduzione dell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, che si ricorda essere il decreto legislativo di approvazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzae pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il secondo ed il terzo comma dell’articolo 2477 del c.c. era stato integralmente modificato stabilendo l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore qualora la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

il terzo comma dell’articolo 2477 c.c. prevedeva, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, la cessazione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisorequando, per tre esercizi consecutivi non era superato alcuno dei tre nuovi limiti.

Il legislatore rimodifica i predetti limiti di cui alla lettera c) a seguito dell’introduzione dell’articolo 2-bis del D.L. 32/2019, convertito con modificazione dalla legge n.  55/2019.

Per cui nessuna modifica è stata apportata alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 2477 c.c. mentre di limiti quantitativi della lettera c) sono stati raddoppiati. Ad oggi, quindi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore si concretizza per le società a responsabilità limitata (Srl) che abbiano superato per due esercizi consecutivi  almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La nuova versione del secondo e terzo comma dell’articolo 2477 c.c. recita:

La nomina dell’organo di controllo o del revisore obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti

Obbligo nomina organo di controllo
ParametriAnte modifiche

fino al 15/03/2019

Post D.Lgs. 14/2019

dal 16/03 al 17/06/2019

Post L. 55/2019

dal 18/06/2019

2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale4.400.0002.000.0004.000.000
Ricavi conto economico8.800.0002.000.0004.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio50 unità10 unità20 unità

 

In sede di prima applicazione per le società con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare la  verifica del superamento delle soglie dovrà avere ad oggetto gli esercizi degli anni 2017 e 2018.

Nei casi in cui le società oggetto dell’articolo 2477 c.c. Le Srl abbiano provveduto alla nomina dell’’organo di controllo o il revisore in base ai limiti quantitativi come introdotti dal D.Lgs. 14/2019 ma che dopo le modifiche dei limiti quantitativi come modificati dall’articolo 2-bis del del D.L. 32/2019, convertito con modificazione dalla legge n.  55/2019 non fossero obbligate alla predetta nomina, in quanto al disotto dei nuovi limiti, potrebbero percorrere la via della revoca:

 

  • Revisore dovrebbe essere sufficiente la sola delibera assembleare, in quanto ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • Collegio sindacale o Sindaco unico. La soluzione presenta alcuni aspetti problematici. In base all’articolo 2400 cod. civ. è previsto che I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, il Ministero della Giustizia ha affermato che è imprescindibile il decreto di approvazione del tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; Il Notariato con lo Studio n. 1129/2014/I invece, contrariamente al parere del Ministero della Giustizia, ritiene sufficiente la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.

Termini entro cui le società devono adeguarsi

Il comma 3 dell’articolo 379 del Decreto Legislativo numero 14/2019 stabilisce che “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.  Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.” 

In particolare il comma 3 dell’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 impone alle  Srl e le società cooperative costituite entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 che è stato il 13 gennaio 2019 hanno tempo nove mesi per adeguarsi alla nuova normativa sull’assetto degli organi di controllo;

Inoltre le srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del codice civile dovranno entro il mese di ottobre 2019 procedere ad:

  • adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto;
  • nominare il nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco o revisore unico).

Adempimenti operativi

Tutte le società interessate dalla normativa in commento sono obbligate alle seguenti verifiche:

  • Controllo, sulla base delle novità normative, della conformità degli statuti;
  • verifica dell’eventuale superamento dei nuovi limiti che impongono l’obbligo della nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio 2018;
  • vigilanza da parte degli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, assumendo le conseguenti iniziative, nonché segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

principali adempimenti da prendere in considerazione per l’adeguamento alla nuova disciplina sono:

  1. Convocazione dell’assemblea dei soci per l’adeguamento o l’implementazione dello statuto e/o atto costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo entro il 16.12.2019. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.
  2. Nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) entro i 30 giorni successivi all’assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri (30.05.2019 ovvero 29.07.2019) se lo statuto è già conforme alla nuova normativa, ovvero entro il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare.
Art. 2477.(1)
(Sindaco e revisione legale dei conti).
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. (2)
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. (3)
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
     1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità(4)
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. (5)
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. (6)
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. (7)
Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. (8)
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(1)L’art. 3, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ha sostituito il precedente Capo VII (articoli da 2472 a 2497-bis) con il Capo VII (articoli da 2462 a 2483). Successivamente il presente articolo è stato prima sostituito dall’art. 37, comma 26, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e poi sostituito dall’art. 14, comma 13, L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2)Comma così sostituito dall’art. 35, comma 2, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
(3)Comma modificato dall’art. 35, comma 2, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente abrogato dall’art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(4)Comma prima modificato dall’art. 35, comma 2, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, poi dall’art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e sostituito dall’art. 379, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successivamente così sostituito dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
(5)Comma prima modificato dall’art. 35, comma 2, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, poi sostituito dall’art. 379, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successivamente così sostituito dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
(6)Comma così sostituito dall’art. 35, comma 2, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(7)Comma prima modificato dall’art. 35, comma 2, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, poi dall’art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, modificato dall’art. 379, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successivamente così modificato dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
(8)Comma aggiunto dall’art. 379, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019.