La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29643 depositata il 14 novembre 2019 intervenendo in tema di agevolazione “prima casa” ha statuito che “In tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui si procedeva al disconoscimento dell’agevolazione c.d. “prima casa” avendo proceduto alla rideterminazione della superficie utile al fine del riconoscimento del beneficio prima casa, rilevando la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa avendo la superficie utilizzabile dell’unità immobiliare superata il limite dei 240 mq e rientrando quindi nella categoria di lusso. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ribaltava la decisione impugnata accogliendo il ricorso principale dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare i giudici di secondo grado avevano ritenuto che nel calcolo della superficie rilevante ai fini del d.m. 2 agosto 1969 doveva essere computato anche il soppalco e, per l’effetto, la superficie utile superava abbondantemente la soglia di 240 mq. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente hanno precisato che possono escludersi “dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l’intera superficie non calpestatile“, per cui, nel caso di specie, va compresa nel calcolo della superficie utile anche il soppalco ai sensi dell’articolo 6 del Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969 n. 1072 per il quale ai fini del computo della grandezza dell’immobile rileva il concetto di utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti.
Per i giudici di legittimità hanno precisato che decade dal beneficio anche chi acquista un appartamento dotato delle caratteristiche “di lusso” anche se poi questo viene diviso in due o più unità, prive in sé di tale caratteristica.
In particolare la Corte Suprema ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “Ai fini della individuazione di una abitazione di lusso nell’ottica di escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla «utilizzabilità degli ambienti» a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola “,superficie abitabile”, dovendo il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche i soppalchi”.