Con la risposta all’interpello n. 382 del 16 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non costituisce causa ostativa all’applicazione del regime forfettario il passaggio da un rapporto di collaborazione, preesistente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato a seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che impone la trasformazione, alla scadenza, dei contratti d’opera ancora in essere.
L’interpello è stato proposto daun dentista che esercita l’attività sia come lavoratore autonomo che con un contratto d’opera per una azienda sanitaria. L’interpellante ha chiesto di sapere se costituiva causa ostativa al regime forfettario un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha imposto la trasformazione dei contratti d’opera in contratti di lavoro subordinato.
In particolare per l’Amministrazione finanziari la problematica era stata precedentemente affrontata nella circolare n. 9/2019, in cui si era chiarito che, nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Nel caso oggetto di interpello non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa.
Infatti, il duplice rapporto di lavoro (rispettivamente relativo all’attività professionale di dentista e lavoratore dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, sulla base di quanto descritto dall’istante, continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale.”
Infine l’Agenzia delle Entrate puntualizzava che “nel periodo d’imposta 2020, a seguito della scadenza del contratto d’opera sottoscritto dall’istante, e in considerazione della conversione dello stesso in un rapporto di lavoro dipendente – sulla base di quanto descritto nell’istanza – i relativi redditi non saranno riconducibili all’ambito di applicazione del menzionato regime forfetario”
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