La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di bancarotta patrimoniale e circostanze aggravanti, ha ribadito i principi secondo cui  “… il tema dei criteri cui il giudice deve ispirarsi nella valutazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, si veda Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274, in motivazione, dove si è precisato come la circostanza aggravante in parola «possa essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo globalmente considerato. La medesima affermazione, tuttavia, non può essere intesa nel senso che la circostanza aggravante sia configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato sia esso stesso di rilevante gravità: un’interpretazione del genere, invero, priverebbe la circostanza di cui all’art. 219, primo comma, l. fall. della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo. Se, dunque, per la particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità non è derivato un danno – anch’esso – di rilevante gravità, la fattispecie circostanziale non può dirsi integrata», p. 43, punto 7 del considerato in diritto; …” 

La vicenda ha riguardato l’amministratrice di una srl fallita accusata del delitto di bancarotta impropria, commesso, secondo il capo d’imputazione, in qualità di amministratore unico della fallita, attraverso il mancato e sistematico pagamento del debito d’imposta. Il Tribunale pronunciava sentenza di condanna dell’amministratore unico. L’imputata impugnava tale decisione. La Corte di Appello ha rideterminato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna pronunciata in primo grado e concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, commisurando la durata delle pene accessorie a quella della pena detentiva (tre anni). L’imputata impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.

Per gli Ermellini “… alcun vizio di logicità è riscontrabile nella motivazione dell’impugnata sentenza, avendo la Corte d’appello correttamente basato il proprio giudizio sulla commisurazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo» (sul punto, tra le altre, v. Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 – 01; corsivi nostri). …”