La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26677 depositata il 21 ottobre 2019 intervenendo in tema di emendabilità delle dichiarazione fiscale ha affermato che “in tema di dichiarazione dei redditi, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare, vincolando l’attività di accertamento dell’ufficio, sicché, nell’ipotesi di errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, e non anche nel corso del processo”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva recapitata una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. bis del DPR 600/1973, per le imposte inerente all’adeguamento da studi di settore. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dolendosi che la cartella veniva emessa non considerando l’errore di redazione della dichiarazione dei redditi nella compilazione del rigo relativo all’importo di adeguamento del reddito agli studi di settore. I giudici di primo grado rigettano il ricorso della contribuente. La società avverso la decisione della CTP ricorre alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado accolgono le doglianze della società ritenendo che l’importo erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi (rigo 16 mod. RF Unico 2007) costituiva un errore materiale agevolmente rilevabile dal testo della dichiarazione in quanto il suddetto rigo RF16 era “compilato solo in parte.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso, preliminarmente richiamato l’articolo 2 del DPR 322/1998, hanno puntualizzato che la società contribuente qualora, come nel caso di specie, nella dichiarazione nella parte inerente alla volontà di adeguarsi agli studi di settore non può emendare la dichiarazione dei redditi in contenzioso in assenza di una dichiarazione integrativa.
I giudici di legittimità riaffermano anche il principio di diritto secondo cui “in tema di imposte dirette […] il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.
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