La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 21472 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di valida presentazione della dichiarazione fiscale, ha riaffermato il principio secondo cui “… la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla. …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, per esigere somme a titolo di Irpef, Irap ed Iva. L’atto impositivo si fondava sulla circostanza che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione. Per l’Amministrazione finanziaria il contribuente non avesse mai fornito la prova della presentazione della dichiarazione, rappresentata unicamente dalla comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica, essendosi limitato a produrre soltanto il frontespizio del modello Unico. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. I giudici di prime cure accolsero la doglianza secondo cui la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma soltanto incompleta. La sentenza di primo grado venne appellata dall’Agenzia. I giudici di secondo grado rigettavano l’appello. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettarono il ricorso.
Per gli Ermellini “… non può considerarsi “omessa” la dichiarazione dei redditi che, riportando i soli dati necessari alla individuazione del contribuente, risulti priva di ogni indicazione circa gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, poiché tale giudizio deve essere riservato «solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio» (Sez. 5, Ordinanza n. 1879 del 28/01/2021, 660302-01), dal momento che lo stesso art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben può verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.
In altre parole, gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, giacché l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione. …”
Il Supremo consesso ha precisato ed evidenziato come la stessa Corte “… Sez. 5, Ordinanza 25/10/2017, n. 25266, aveva già ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione, precisando che «tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (cfr. Cass. n. 675 del 2015; Cass. n. 11156 del 22014, n. 7558 e n. 16003 del 2015)».
La medesima pronuncia da ultimo citata ha ricordato che: a) la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica prevista dall’art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322 del 1998, è il documento in formato elettronico trasmesso dall’Agenzia delle entrate al contribuente o all’intermediario all’uopo incaricato che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall’amministrazione; b) la comunicazione è generata dal servizio telematico nel quale la dichiarazione è immessa dal contribuente o dall’intermediario incaricato, a condizione che la sua presentazione non sia inibita dalla presenza di anomalie che determinano il blocco alla trasmissione (c.d. errori bloccanti che il servizio evidenzia a mezzo di tre o quattro asterischi); c) la comunicazione è emessa a seguito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e contiene l’esito del primo controllo formale operato su di essa, in caso negativo operando lo scarto della dichiarazione, ed è inoltrata al contribuente o all’intermediario incaricato dopo breve tempo; d) qualora di seguito alla trasmissione della comunicazione emergano, nella fase di liquidazione della dichiarazione errori o anomalie, l’intermediario abilitato sarà raggiunto da un preavviso telematico di irregolarità, del cui contenuto potrà prendere visione onde adottare le iniziative del caso. …”