La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 32733 depositata il 27 luglio 2023, intervenendo in tema di reato di cui agli art. 4, comma 1 e 38, comma 1 della legge n. 300 del 1970. ha statuito che “… sin prima della riforma c.d. Cartabia, affermato la rilevanza dell’avvenuta eliminazione delle violazioni contestate che, in un caso analogo di eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, ne aveva ritenuto la rilevanza a tali fini, ed aveva annullato la sentenza impugnata, atteso che l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli Indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorlni, Rv. 272249 – 01). Ma, in ogni caso deve ora considerarsi che il nuovo art. 131bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. lgs. n. 150/2022, prevede non solo l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato“. …”
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro che aveva installato, senza l’autorizzazione di cui all’art. 4 dello statuto dei lavoratori, un impianto di videosorveglianza. Il Tribunale assolveva l’imputata dal reato ascrittole ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen. L’imputato aveva, nel frattempo, ottenuto l’autorizzazione per la telecamera a circuito chiuso e pagato la sanzione amministrativa, sia pure in ritardo. Il Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso in cassazione fondato su unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso evidenziando che il nuovo art. 131-bis c.p. “… è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022 e tenuto conto della natura sostanziale, essa è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, situazione che rende la decisione giuridicamente corretta ad oggi la decisione. …”
I giudici di legittimità hanno precisato che a seguito della modifica legislativa di cui al d.lgs. n. 150/2022 “… la condotta susseguente al reato, In uno con i criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod. pen., rientra nell’ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità.
Come già chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite (18891/2022), la condotta susseguente Il reato è elemento di considerazione nell’ambito della complessiva valutazione del requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell’apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo». …”
Inoltre, per i giudici di piazza Cavour, le condotte successive al reato ben possono «Integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso In considerazione nell’ambito del giudizio di particolare tenuità dell’offesa, rilevando al fini dell’apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell’Intensità dell’elemento soggettivo»
Pertanto per i giudici della suprema Corte non è punibile per particolare tenuità del fatto il datore di lavoro che installa impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori senza il previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
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