La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24595 depositata il 13 settembre 2024, intervenendo in tema di proselitismo sindacale in azienda, hanno ribadito il principio secondo cui l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro (nella specie si è anche occupata del cd. “volantinaggio elettronico”), incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (Cass. n. 35643/2022; Cass. n. 5089/86).”

La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui la società datrice di lavoro aveva comminata, dopo aver concluso l’iter, la sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione per aver tenuto attaccati al petto ed alla schiena due fogli formato A3 riproducenti un volantino sindacale del sindacato USB, durante la prestazione di lavoro. Il dipendente impugnava il provvedimento sanzionatorio. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, aveva ritenuto infondata la domanda dallo stesso proposta. Il lavoratore impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello rigettava il ricorso. Il dipendente, avverso la decisione di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del lavoratore.

Gli Ermellini evidenziano che l’orientamento della Suprema corte ha costantemente affermato che pur non essendovi alcun divieto di svolgere tale attività durante l’orario di lavoro, occorre non solo che essa sia compiuta da lavoratori in regolare permesso (quali i dirigenti della R.S.A.), ma anche che, per le modalità e le cautele in concreto adottate ed avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari (….), risulti di fatto non pregiudicato l’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.

Il Supremo consesso ha inoltre precisato che occupandosi degli obblighi datoriali circa il concreto svolgimento dell’attività di proselitismo sindacale, ha statuito che (Cass n. 35643/2022) l’art 25 della legge n. 300/70 nel disporre che “le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi e che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro “, ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all’epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Con riferimento al particolare “volantinaggio elettronico” , quale forma evolutiva dell’originario volantinaggio cartaceo, ha peraltro chiarito che l’obbligo datoriale sancito dall’art. 26 della legge n. 300/70, secondo cui “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”, è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; ne’ può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all’affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle bacheche ( Cass. n. 1199/2000). “

In particolare, i giudici di piazza Cavour precisano che la suddetta attività ha dei limiti in cui intendere legittima l’opera di proselitismo sindacale e legittimo l’esercizio del diritto in tal senso, in quanto rispettoso degli “spazi” comunicativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi imposti dal legislatore, anche concordati pattiziamente, e comunque tali da non recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo. La corte di merito, proprio in riferimento a tale ultima condizione, ha ritenuto, con giudizio valutativo, che la particolare attività di volantinaggio attraverso “l’uomo sandwich” esulasse dai limiti imposti dall’art. 26 richiamato, in quanto fonte di costante distrazione rispetto all’attività lavorativa.”  

Pertanto per la Corte Suprema non è vietato svolgere l’attività di proselitismo sindacale durante l’orario di servizio, purché a compierla siano lavoratori in regolare permesso.