La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39659 depositata il 29 ottobre 2024, intervenendo in tema mancata colloborazione con gli organi ispettivi, ha ribadito il principio secondo cui non essendo sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità, un atteggiamento di negligenza, seppur grave, nel recupero delle notizie da fornire all’organo ispettivo richiedente, quando la contestazione formulata dal pubblico ministero presupponga che le notizie siano state invece fornite e che lo siano state, “scientemente”, in forma errata ed incompleta.

La vicenda ha riguardato il direttore di uno dei punti vendita di una società per azione, al quale, in seguito ad una ispezione da parte del personale ispettivo, gli veniva contestato il reato di cui all’art. 4, comma 7, legge 628 del 1961, avendo l’imputato fornito notizie ed informazioni scientemente errate ed incomplete sullo svolgimento dell’attività all’interno del predetto esercizio commerciale, in particolare sui dipendenti di una società che aveva svolto attività nel punto di vendita. Il Tribunale riconosceva colpevole l’imputato per il reato ascritto. Avverso la sentenza del Tribunale l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata e rinviavano per nuovo giudizio.

Gli Ermellini premettono che ” il reato di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 628 del 1961, consiste nel fatto di colui il quale, legalmente richiesto dall’Ispettorato del lavoro, di fornire notizie sulle materie indicate nel medesimo articolo, non le fornisca o le dia scientemente errate od incomplete. La norma incriminatrice, dunque, sanziona l’inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dalla legge.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, il reato contestato può essere realizzato sia in forma commissiva, allorché il soggetto richiesto dia informazioni mendaci o non pertinenti ovvero trasmetta documentazione diversa da quella a lui richiesta, sia in forma omissiva, allorché il soggetto legalmente richiesto ometta sic et simpliciter di fornire le risposte o la documentazione che gli erano state richieste (Sez. 3, n. 43702 del 12/06/2019, Ascani, Rv. 277983).

Inoltre per il Supremo consesso il reato contestato, cstituisce nella sua forma omissiva, un reato permanente (Sez. 3, n. 13204 del 23/11/2016, dep. 2017, Meloni), la cui consumazione si protrae fino all’osservanza della disposizione oppure, secondo un certo orientamento, sino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile (Sez. 3, n. 12722 del 17/01/2019, De Bona; Sez. 3, n. 4687 del 10/12/2002, dep. 2003, Parmegiani, Rv. 22717), mentre, secondo altro e prevalente indirizzo, sino alla notificazione del decreto penale di condanna o sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 43702 del 12/06/2019, Ascani, Rv. 277983, cit.; Sez. 3, n. 4221 del 25/06/2018, dep. 2019, Sorri; Sez. 3, n. 753 del 21/02/1997, Saracino, Rv. 207639).”