La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 23645 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in tema di contenzioso tributario ha statuito che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, quello impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
La vicenda ha riguardato un consorzio che era stato sottoposto a verifica fiscale con conseguenti emissioni di quattro avvisi di accertamento per maggior reddito, inerenti alle imposte Irpef, Irap ed Iva per gli anni dal 1999 al 2002. I predetti accertamenti divenivano definitivi perché mai impugnati.
Il contribuente propone istanza di autotutela, per gli avvisi di accertamento divenuti definitivi, ritenendo che l’Amministrazione Finanziaria dovesse provvedere alla revoca o annullamento degli stessi. Poichè riteneva. il contribuente, che quelle relazioni di affari tra il consorzio e la ditta individuale socia del consorzio non sussistevano.
L’Amministrazione Finanziaria emetteva un diniego alla richiesta prodotta in autotutela dal consorzio. Avverso tale diniego il consorzio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate contro la sentenza del giudice di prime cure ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale. I giudici della Corte Territoriale, in particolare, osservavano che quelle relazioni di affari non emergevano, e quindi l’Agenzia doveva provvedere anche in autotutela all’annullamento o revoca degli originari atti impositivi.
L’Amministrazione Finanziaria propone ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo di doglianza, avverso la sentenza della CTR.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia ed affermano che “quegli avvisi di accertamento divenuti definitivi, non poteva limitarsi a dedurre eventuali vizi degli atti medesimi, la cui deduzione doveva ritenersi ormai definitivamente preclusa per la perentorietà del termine, ma doveva prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione stessa alla rimozione di tali avvisi. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela poteva semmai essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto, e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 11457 del 12/05/2010, n. 16097 del 2009).”
Conformi: Cass., S.U., Sentenze n. 3698 del 16/02/2009 e n. 7388 del 2007.