
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 29767 depositata il 6 giugno 2017 intervenendo in tema di reato inerente la dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 ha statuito che non è rilevante penalmente la presentazione di una dichiarazione c.d. integrativa.
La vicenda ha riguardato il presidente del CdA di una società di costruzioni, successivamente fallita, a cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele in relazione alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Il GIP del Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere nei riguardi del Presidente del Consiglio di amministrazione
Per il GIP il rato di dichiarazione infedele ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale. Il procuratore della Repubblica impugnava la sentenza del GIP con ricorso in cassazione fondato su un unico articolato motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Procuratore della Repubblica, precisando che, tanto nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015 quanto in quello precedente, il Legislatore ha inteso circoscrivere la rilevanza penale alla sola presentazione della dichiarazione “annuale”.
Pertanto per i giudici del palazzaccio le dichiarazioni prese in considerazione dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sono solo “la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi degli artt. 1-6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e la dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Sono escluse invece tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.”
Il riferimento alla “annualità” della dichiarazione, dunque, delimita l’ambito applicativo della fattispecie penale.
I giudici della Corte Suprema in ordine al momento consumativo affermano che la fattispecie di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 integra un reato istantaneo che si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando ai fini della consumazione la circostanza dell’eventuale presentazione integrativa; di conseguenza “il dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato dovrà intendersi decorrente dalla data della presentazione della prima dichiarazione.”
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