La Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35133 depositata il 21 agosto 2023, intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha affermato che “… in tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Puccì, Rv. 276015) …”
La vicenda ha visto protagonista un commercialista a cui veniva contestato il reato di indebita compensazione per aver inviato il modello F24 di una società, sua cliente, e quindi veniva notificato il decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente. Avverso tale atto il commercialista proponeva ricorso al Tribunale del riesame che accoglieva la richiesta annullando la misura. Avverso la decisione del Tribunale del riesame il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. In particolare, per l’accusa, il consulente risponde a titolo di dolo eventuale in quanto soggetto che ha inviato i mod. F24 all’Agenzia senza aver controllato la documentazione ricevuta. Inoltre, avrebbe potuto e dovuto rilevare l’inesistenza dei crediti Iva portati in compensazione dalla srl consultando le banche dati dell’Agenzia delle entrate e della Camera di commercio.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. In particolare, ritenendo adeguatamente motivata la decisione del Tribunale, manca l’elemento soggettivo del reato. Poiché non sussistono elementi che rivelano una partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’erario. Pertanto il giudizio di responsabilità del professionista ai fini della misura cautelare reale non può essere fondato su mere presunzioni oggettive. Inoltre il numero stesso dei modelli inviati, che “non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta”, necessariamente a base della frode, la cessazione del rapporto professionale e l’assenza di elementi che potessero supportare l’ipotesi che l’indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per escludere da sé ogni sospetto.
Pertanto il commercialista che si sia limitato a svolgere la sua funzione di intermediario abilitato, per l’invio degli F24, non risponde del reato di indebita compensazione, realizzata invece dalla società che ha richiesto l’invio degli F24 con compensazione, quando manchino elementi che rivelano una partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’erario.
Il commercialista non risponde del reato di indebita compensazione Iva realizzata dalla società anche se è lui, in quanto consulente, a inviare gli F24 all’amministrazione finanziaria: cade il sequestro preventivo a carico del professionista in quanto manca l’elemento soggettivo del reato. E ciò perché non sussistono elementi che rivelano una partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’erario mentre il giudizio di responsabilità del professionista ai fini della misura cautelare reale non può essere fondato su mere presunzioni oggettive.