La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 17450 depositata il 25 giugno 2024, intervenendo in tema di regime indennitario introdotto dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010, ha statuito il seguente principio di diritto “nel caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime indennitario dettato dall’art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora …”

La vicenda ha riguardato un società citata in giudizio da una lavoratrice, che aveva stipulato plurimi contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento mansioni giornalistiche, affinché venisse riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale adito rigettava le domande. La ricorrente impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello accoglieva in parte il gravame interposto condannava la società a riammettere in servizio l’appellante con qualifica e trattamento economico-normativo di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità, nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, che liquidava in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La lavoratrice impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso incidentale; accoglievano quello principale, cassavano la sentenza impugnata.

Per gli Ermellini “… il regime indennitario introdotto dall’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 non si applica all’ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al cospetto di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo (Cass. n. 22146/2023; Cass. n. 4327/2023; Cass. n. 4134/2023; Cass. n. 6577/2022; Cass. n. 11424/2021; Cass. ord. n. 29006/2020), riguardando quel regime soltanto i contratti di lavoro subordinato a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell’art. 32  cit. tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo.

A questo orientamento va data continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene. Esso, peraltro, si pone nell’alveo dell’interpretazione della predetta norma da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 303/2011), la quale – ritenendo legittima la forfetizzazione del danno nei casi di conversione del contratto (di lavoro subordinato) a tempo determinato – ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie, evidenziando che “il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata”.

Il giudice delle leggi (punto 3.3.3. della sentenza) ha, dunque, tenuto distinte, da una parte, le ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altra, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a seguito di illegittima stipulazione di contratto di lavoro autonomo, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 proprio in considerazione della insuscettibilità della omologazione di fattispecie diverse nella previsione legislativa, da circoscriversi all’applicazione ai rapporti di lavoro stipulati, ab origine, come subordinati.

In senso diverso non rileva l’opposta conclusione raggiunta da questa Corte in tema di lavoro a progetto qualora operi la “sanzione” della conversione di cui all’art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 (Cass. n. 24100/2019). In quel caso si è infatti al cospetto di una fattispecie di “conversione” ex lege dovuta alla mancanza di un elemento formale nel contratto (id est lo specifico progetto), che il legislatore sanziona – con espressa previsione dell’art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 – considerando il rapporto come di natura subordinata sin dall’origine (v. Cass. n. 22146/2023 cit.), senza possibilità di prova contraria. …”