AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 luglio 2019, n. 243

Articolo 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190 –  Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

Il Dipartimento Alfa (di seguito “Istante” o “Dipartimento”) rappresenta di aver ottenuto in data 8 marzo u.s. risposta ad un’istanza di interpello (n. XX-YYYY/2018) riguardante l’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare in sede di fatturazione del servizio di ristorazione erogato presso la propria sede.

In esito a tale istanza, è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione al suddetto servizio di ristorazione, dei requisiti per applicare l’IVA con l’aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Alla luce dell’esito del suddetto interpello, l’Istante ha ottenuto dal fornitore del servizio di ristorazione il riconoscimento dell’aliquota corretta e la conseguente emissione, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 633 del 1972, delle relative note di variazione per il periodo 1 dicembre 2016-4 agosto 2017.

Ciò premesso, l’Istante chiede di essere autorizzato a portare in detrazione il credito IVA scaturente dalle suddette note di variazione e, altresì, la maggiore imposta versata in relazione alle fatture relative al periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’agenzia delle entrate

Con l’interpello n. XX-YYYY/2018, l’Istante ha ottenuto indicazioni in merito alla corretta aliquota IVA da applicare in sede di fatturazione del servizio di ristorazione erogato presso la propria sede. In particolare, è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione al suddetto servizio di ristorazione, dei requisiti per applicare l’IVA con l’aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633.

A seguito di tale risposta, l’Istante ha ottenuto l’emissione dal proprio fornitore di note di variazione per l’IVA originariamente applicata nella misura del 10 per cento in relazione al servizio fornito dal 1° dicembre 2016 al 4 agosto 2017, mentre per il periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016, l’Istante non è in possesso di alcuna nota di variazione del fornitore.

L’Istante ha, quindi, presentato una nuova istanza che, sebbene contenga una generica richiesta ad “essere autorizzati a portare in detrazione il suddetto credito” IVA è in realtà volta a conoscere le modalità attraverso le quali poter recuperare l’imposta versata in misura eccedente.

Con riferimento all’IVA erroneamente addebitata dal fornitore all’Istante (e da questo versata all’Erario) con le fatture relative al periodo 1° dicembre 2016 – 4 agosto 2017, per le quali sono state emesse note di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, valgono le seguenti considerazioni.

Con le circolari n. 6/E del 19/02/2015, n. 15/E del 13/04/2015 e n. 27/E del 7/11/2017, sono stati forniti chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26 sopracitato, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:

nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;

nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. Per quanto concerne, invece, il versamento dell’IVA erroneamente addebitata al Dipartimento e da esso versata in relazione al periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2016 (per il quale il fornitore non può più emettere le note di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, stante il decorso di un anno dall’operazione di cui trattasi), si ritiene che il versamento del maggiore importo effettuato dal Dipartimento costituisca un indebito oggettivo ex articolo 2033 e ss del codice civile, che – ove riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria – può dar luogo alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione secondo quanto previsto dagli artt. 1241 e ss. del codice civile.

Nel caso di specie, la natura indebita dei versamenti effettuati dal Dipartimento, per un importo maggiore rispetto al dovuto, emerge dal parere fornito all’interpello n. XX-YYY/2018. Pertanto, limitatamente alle somme indebitamente versate dal Dipartimento in relazione alle prestazioni di servizio cui si riferiscono i chiarimenti resi col precedente interpello – la cui quantificazione esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di interpello – si ritiene che l’istante possa recuperare gli importi versati in eccesso all’Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment. A tale fine, sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi, anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.