L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 387 del 20 settembre 2019, è intervenuta sul tema dei limiti temporali per l’emissione della nota di credito. Nell’interpello viene riconfermato l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria secondo cui l’IVA per il cedente del bene o prestatore del servizio non ha diritto di portare in detrazione trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Il quesito è stato posto da una società di leasing che aveva fornito dei beni ad un suo cliente, con contratto di leasing, il quale, all’atto della consegna dei beni, riscontrava vizi sulla fornitura dei beni. La società di leasing a seguito dei vizi rinvenuti sui beni non eseguiva il pagamento delle fatture al fornitore che aveva fornito i beni in oggetto. Il fornitore della società di leasing citava in giudizio la stessa affinché il giudice adito condannasse la convenuta al pagamento delle fatture. Al contempo la società di leasing citava in giudizio il proprio fornitore affinché fossero accertati i vizi dei beni acquistati.
I due contendenti addivennero ad un accordo, che portava alla estinzione dei due giudizi, in forza del quale la società di leasing si impegnava a versare al fornitore un importo corrispondente alle somme fatturate dedotto un ammontare commisurato ai difetti dei beni e quest’ultima, dal canto suo, si faceva carico di emettere a favore della prima una nota di accredito per l’importo decurtato.
Le fatture relativa alla fornitura dei beni erano state emesse nel corso del 2016 e del 2017, per cui la società di leasing a mezzo interpello chiedeva all’Amministrazione finanziaria se le note di variazione dovevano essere emesse indicando il solo imponibile.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. Inoltre, come statuito anche dalla Corte di Cassazione, gli effetti dell’accordo transattivo possono essere “semplice” (dichiarativa), nel caso in cui le parti si limitino a modificare il rapporto preesistente, mentre ha natura “novativa”, nell’ipotesi in cui esse estinguano integralmente il precedente rapporto sostituendolo “con quanto scaturisce dall’accordo transattivo” (cfr. Cass. 13 giugno 1980 n. 3769, 23 febbraio 2006 n. 4008, 11 novembre 2016 n. 23064 e 27 giugno 2018 n. 16905).
La norma che regola l’emissione delle note di variazioni è l’articolo 26 del DPR 633/1972. Il comma 2, della norma prima indicata, dispone che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Il successivo comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 “ non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”.
Precisando che l’accordo raggiunto nel caso di specie è di natura “dichiarativa” poiché la causa che giustifica la diminuzione del prezzo convenuto inizialmente trova fondamento nel rapporto che sussisteva originariamente fra le parti.
Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate confermando i propri prevedenti (risposta n. 178/2019) , la riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l’emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti. Per cui la riduzione dell’ammontare imponibile di un’operazione la cui variazione dell’imponibile discende direttamente dall’accordo transattivo e non anche da una decisione dell’autorità giudiziaria si applica il comma 3 dell’articolo 26 del DPR 633/72. Pertanto il cedente o prestatore non potrà pertanto portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Risulta, pertanto, dal contenuto della risposta all’interpello in commento che solo per la riduzione dell’imponibile conseguente ad una disposizione del giudice nell’ambito del procedimento instaurato avrebbe potuto consentire l’applicazione dell’articolo 26 comma 2 del DPR 633/72.