Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro DCVIG n. prot. 7427/2017 del 21 agosto 2017

Oggetto: prestazioni occasionali – regime sanzionatorio.

Al fine di corrispondere ad alcune richiesta di chiarimento pervenute per le vie brevi dagli uffici del territorio, si ritiene opportuno, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 54 bis, comma 20, del D.L. n. 50/2017. La disposizione stabilisce che “in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17, ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Sul punto la circ. n. 5/2017 ha già specificato che “laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.

Ne consegue, pertanto, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero di giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833,33 x 3 (giorni): tot. 2499,99)