La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l’effettuazione della comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno, prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che:

1. lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

2. lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

FAQ

22/11/2017

Ai fini dell’ottemperamento degli obblighi di comunicazione, vanno comunicati i dati di tutti coloro che hanno prestato attività notturna, anche se inferiore ai 64 giorni, oppure solo di coloro che hanno superato questa soglia?



La Nota 9630 del 23 maggio 2012 indica che: 1- con riferimento al lavoro notturno a turni di cui all’art. 1 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011, se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’intero anno e in via esclusiva, oggetto di comunicazione deve essere solamente il lavoro notturno prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate; 2- con riferimento al lavoro notturno di cui all’art. 1 c.1 lett. b) numero 2 del D.Lgs. n. 67/2011, la comunicazione deve essere effettuata solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco tra mezzanotte e le cinque per l’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.