La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12257 depositata il 17 maggio 2017 intervenendo in tema avviso di liquidazione e irrogazioni di sanzioni relativo a un atto pubblico di compravendita registrato in via telematica da un Notaio ha affermato che è illegittimo la notifica dell’avviso di liquidazione al notaio per la richiesta dell’imposta di registro “complementare” per il disconoscimento dell’agevolazione.
La vicenda ha riguardato un Notaio che aveva stipulato un atto di compravendita immobiliare con agevolazione prima casa e registrato in via telematica. A seguito della revoca dell’agevolazione per mancanza dei requisiti previsti dalla norma dell’abitazione veniva notificato al notaio l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per imposta di registro, ipotecaria e catastale. Avverso l’atto impositivo il notaio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado. In particolare i giudici distrettuali hanno ritenuto l’avviso illegittimo sul rilievo che il soggetto passivo dell’imposizione non era il Notaio rogante, bensì le parti contraenti. Ossia a queste ultime doveva essere richiesta la maggiore imposta conseguente al disconoscimento dell’agevolazione fruita.
Avverso la decisione della CTR l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione basato su un unico motivo.
I giudici della Corte Suprema respingono il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. In continuità con l’orientamento della stessa Corte, i giudici di legittimità hanno sostenuto che l’articolo 57 del d.P.R. 131 del 1986 limita la responsabilità del Notaio rogante al pagamento dell’imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da alcuna responsabilità per l’imposta complementare e suppletiva.
Per i giudici del palazzaccio il principio di diritto trova applicazione anche nell’ipotesi di adozione della procedura telematica di adempimento ex art. 3 D.Lgs. n. 463/97. Nella sentenza in commento, infatti , si legge che “anche nell’osservanza di tale procedura – incidente sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura della responsabilità tributaria – l’imposta qui richiesta al notaio manteneva (anche ai fini dell’art. 57 cit.) carattere non principale, ma complementare; derivando essa dal successivo accertamento da parte dell’ufficio (della mancanza) di un presupposto dell’agevolazione (qualità di soggetto iva del cedente) non risultante tra gli ‘elementi desumibili dall’atto’ come previsto dall’art. 3 ter cit. per il controllo diretto nei sessanta giorni, ma anzi emerso in contrasto con quanto dichiarato dalle parti al notaio rogante, e da questi considerato nell’autoliquidazione in sede di registrazione telematica.”
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