Notariato e procedimento disciplinare per divieto di ricezione atti - Cassazione sentenza n. 25408 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25408 depositata il 12 novembre 2013 intervenendo in materia di sanzioni disciplinari ha affermato che il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi dell’art. 28, l. n. 89/1913, comprende solo atti la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca, con conseguente esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome (e conto) siano redatti; ne a diverse  conclusioni può pervenirsi valutando unitariamente una serie di atti alla luce della unitarietà dello scopo illecito, assumendo come possibile una lettura congiunta degli artt. 28 e 147 della stessa legge, che invece disciplinano illeciti radicalmente diversi collegandoli a diverse sanzioni, risolvendosi una simile interpretazione nella creazione giurisprudenziale di una condotta illecita dagli incerti confini, in violazione del principio di legalità e tipicità, tutelato dalla Costituzione espressamente (art. 25 Cost.) in riferimento alla materia penale, ma che si va progressivamente affermando nell’ordinamento anche per gli illeciti disciplinari, nei limiti in cui la sua lesione concretizzi di riflesso anche una violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La vicenda ha riguardato un notaio per aver costituendo in un atto un soggetto inesistente (non essendo il Gruppo Europeo di Interesse Economico, “GEIE”, ancora iscritto nel registro delle imprese), con conseguente carenza di legittimazione dell’amministratore del GEIE alla stipula dell’atto (in contrasto con l’art. 54 del R.d. 10 settembre 1914, n. 1326) ed, inoltre, stipulando una sequenza di atti non compatibili con la natura e la funzione del GEIE; procedendo allo scioglimento del GEIE, assegnando le aziende alberghiere senza tener conto delle ragioni del socio escluso e dei creditori delle società fallite, pur in ipotesi di scioglimento ex lege a seguito dell’esclusione del socie estero.