AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 luglio 2019, n. 227
Note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014 – Articolo 26 DPR n. 633 del 1972 – Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante, residente in…, rappresenta la seguente fattispecie.
In seguito alla conclusione del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale ALFA ed avente ad oggetto l’esecuzione di opere civili, il CTU nominato dal giudice ha emesso, in data X, due fatture per le proprie prestazioni a carico rispettivamente dell’interpellante e della controparte, che ha provveduto a saldare l’importo richiesto. La prestazione del servizio ha riguardato un periodo di 1 anno e 4 mesi.
Sulla fattura emessa all’interpellante non è stata applicata l’IVA in base alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, e non è stata applicata la ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014.
L’operazione è stata effettuata sulla base della disciplina del regime forfetario, recata dall’articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014 e successive modifiche di cui all’articolo 1, commi da 111 a 113 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’interpellante, ritenendo l’importo della prestazione resa dal CTU non congruo ha presentato reclamo davanti al Presidente del Tribunale in data Y.
Nelle more del giudizio, in data Z, le parti sono pervenute ad un accordo transattivo riducendo la cifra dovuta da XX euro a YY euro.
A tal proposito, l’interpellante ritiene che il CTU dovrà emettere una nota di credito per la differenza.
Ciò premesso, l’interpellante chiede di conoscere se la predetta nota di credito possa essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente.
Soluzione prospettata dal contribuente
Ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lett. b) e dell’articolo 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la prestazione si considera effettuata nel territorio dello Stato da parte di un soggetto passivo residente nei confronti di un soggetto non passivo residente all’interno della Comunità.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, la prestazione si considera effettuata alla data della fattura, che coincide con quella dell’ultimazione o comunque, ai sensi dell’ultimo paragrafo, al termine dell’anno solare XY.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate.
Ciò premesso, l’interpellante ritiene che la nota di credito potrà essere emessa in base alle medesime ragioni che giustificano la non applicazione dell’imposta in relazione alla fattura emessa originariamente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c.: “….è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” . Tale contratto assolve la funzione di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.
Nel caso in esame, l’accordo transattivo tra l’istante ed il CTU ha determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del CTU e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura dal medesimo CTU.
Pertanto, per rispondere al quesito posto dal contribuente istante occorre far riferimento all’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che al comma 2 prevede: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Come precisato con risoluzione 31 marzo 2009, n. 85 “…il citato articolo 26, secondo comma, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 42/E del 2009; Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195)”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 dispone che: “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.
Pertanto, si ritiene che la fattispecie dell’accordo transattivo rientri nella categoria degli eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. Tale disciplina può trovare applicazione al caso di specie, sempre che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.
La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi in esame, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede:” Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…”.
Come precisato con circolare 10 aprile 2019, n. 9, al par. 4.1, il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 “…stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni”.
In merito al momento di effettuazione dell’operazione occorre far riferimento all’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, che al comma 3 prevede: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (…)” ed al comma 4, secondo cui, “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento”.
Pertanto, nel caso di specie l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.
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