AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 aprile 2021, n. 308

Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Note di variazione in ipotesi di operazioni con l’estero

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Nel novembre 2020 l’istante ha acquistato la licenza d’uso per un software da un fornitore del Regno Unito.

Versato il corrispettivo e fatturata l’operazione, a causa di problemi riscontrati nei propri sistemi, l’istante «RICHIESE L’ANNULLAMENTO DELLA LICENZA» e il «fornitore, correttamente, annullò la licenza in dicembre e rimborsò interamente sulla carta di credito usata l’importo pagato in novembre.

NON emise però nota di credito».

Ritenendo di dover «emettere documento sostitutivo della nota credito non pervenuta (nonostante fosse stata richiesta)» l’istante domanda «quale sia il miglior sistema per effettuare tale operazione».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, considerata anche la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, l’istante riterrebbe opportuno:

– «emettere autofattura elettronica CHE DOVREBBE PERO’ ESSERE NEGATIVA con codice documento TD17» e non utilizzare «il codice TD04 – nota di credito perché ne manca il presupposto (nota di credito del fornitore) e non mi sembra che il TD04 possa essere usato in caso di autofattura»;

– non procedere all’invio dei dati ex articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. “esterometro”), poiché «in questo caso il Sistema di Interscambio riceverebbe doppi documenti per la stessa operazione».

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) prevede, tra l’altro, che «2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti […].

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. […]

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

[…]».

In tema di fatturazione, per l’ipotesi di prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti – tra cui rientra anche la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software personalizzato o di uno standard per via telematica (cfr. l’articolo 7-ter del decreto IVA, nonché, ad esempio, tra i vari documenti di prassi sul punto, la risoluzione n. 456/E del 1° dicembre 2008) – il richiamato articolo 17 del decreto IVA stabilisce che i relativi obblighi «Sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» (cfr. il comma 2).

Dunque, fermo restando che nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE il cessionario/committente integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del c.d. “reverse charge”, procedendo a versare, nel caso, la relativa imposta – per le modalità di compilazione delle fatture/note di variazione in tali occasioni e l’alternatività tra inoltro dei documenti al Sistema di Interscambio (SdI) ed esterometro si rinvia alla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, nonché alla recente “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” disponibile sul sito istituzionale della scrivente (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazioneelettronica) – lo stesso cessionario/committente, nel rispetto della legge, ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione, operando la conseguente detrazione.

Va notato, tuttavia, che:

– l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (soggetto passivo UE o extra UE), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA;

– si tratta di una possibilità e non di un obbligo.

Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la restituzione di quanto corrisposto – sul punto, a fronte dell’indicazione atecnica contenuta nell’istanza, laddove si parla di “annullamento” del contratto (accertabile solo con sentenza costitutiva di un organo giurisdizionale), va precisato che gli elementi forniti lasciano intendere che si sia più propriamente in presenza di una risoluzione per sopravvenuto accordo fra le parti – l’istante:

a) entro un anno dall’operazione (ossia entro novembre 2021) potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa;

b) la nota, se elettronica via SdI, avrà come tipo documento “TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO”.

Rinviando alla richiamata guida per le relative modalità di compilazione, si ricorda che ivi è già chiarito come «Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19),» (enfasi aggiunta, ndr.);

c) emessa la nota dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri IVA;

d) laddove non si avvalga dello SdI, ma preferisca procedere in via analogica, sarà tenuto all’invio dei dati dell’operazione ex articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.