Con la sentenza n. 13278 del 28 maggio 2013 la Cassazione della sesta sezione civile accoglie il ricorso di un contribuente che chiedeva la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato la decisione di primo grado, e respingeva l’atto di appello, del contribuente, nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Il ricorso del contribuente atteneva alla irregolarità della notifica dell’atto. In particolare il ricorrente nella fattispecie lamentava che i Giudici di merito avessero ritenuto la cartella esattoriale regolarmente notificata, nonostante non fossero stati osservati tutti gli adempimenti procedurali richiesti.
In particolare, i Giudici di appello si erano limitati a verificare che l’agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, avesse curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere “immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo”.
In sede di cassazione il ricorrente lamentava, invece, la mancata ricezione dell’atto e riteneva che le carenze di notifica fossero da imputare sia all’originario errore omissivo dell’Ufficio che non aveva compiutamente indicato l’indirizzo omettendo il numero civico, che ad un vizio del procedimento di notifica: l’agente postale, infatti, non aveva annotato nell’avviso di ricevimento il numero civico dello stabile nel quale si era concretamente introdotto.
La decisione veniva, pertanto, impugnata per violazione e falsa applicazione del’ art. 3 della L. 890/1982, nonché dell’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le motivazioni addotte dal contribuente e poste a fondamento del proprio ricorso.
“Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa – hanno affermato gli Ermellini – le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che laddove dalla sola annotazione dell’Agente Postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”.
In conclusione, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato l’impugnata decisione e rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
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