A partire dal 01 luglio 2017 tutti gli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal Decreto Legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016 all’articolo 7- quater, commi 6 -7 e 8, potranno essere notificati solo via PEC.
Resta, comunque, ferma la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017.Modalità di notifica – Per quel che concerne la notifica degli avvisi di accertamento, l’Ufficio competente, nel caso in cui la casella PEC sia satura, effettua un secondo tentativo di consegna dopo sette giorni dal primo invio. Se anche nel secondo tentativo la casella risulta satura o l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non sia valido o non sia attivo, la notifica deve essere effettuata con deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito informatico di Info – camere Scpa e pubblicazioni, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito del relativo avviso nello stesso sito, per un periodo di quindici giorni.
Si precisa, inoltre, che l’Ufficio darà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.
Il comma 6, dell’articolo 7-quater, del decreto legge n. 193/2016 prevede che “nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo ,ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento delle Entrate.
L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Nel caso in cui, la casella PEC del contribuente che ha effettuato la richiesta risulti satura, l’Ufficio effettua un secondo tentativo decorsi sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica certificata risulta ancora satura o, l’indirizzo PEC è inattivo o non valido, l’Ufficio, provvederà a notificare l’avviso di accertamento secondo le disposizioni in materia di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Momento dell’avvenuta notifica tramite Pec – Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, con la notifica, mediante posta elettronica certificata, la notificazione si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui quest’ultimo riceve dal gestore del servizio di posta certificata, la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale, che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Per il destinatario, invece, la notificazione si intende perfezionata, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che, il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio.
In caso di posta elettronica certificata satura o con indirizzo inattivo o non valido, la notifica si intende perfezionata, al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito internet di Info- camere.
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