La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza del 18 settembre 2013 n. 212/23/13 ha affermato che va ritenuta viziata da inesistenza la notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale, essendo tale facoltà riservata agli ufficiali della riscossione e agli altri soggetti abilitati dalla legge, oltre che agli uffici impositivi dell’amministrazione finanziaria.
Avverso alcune cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi viene proposto, da un contribuente, ricorso in Commissione tributaria. Le cartelle di pagamento sono state notificate al contribuente dal competente Agente della riscossione. La Commissione Tributaria Provinciale, a cui ricorre il contribuente, rigetta il ricorso depositato. la sentenza dei giudici di prime cure viene impugnata in appello eccependo, tra le altre, l’inesistenza della notifica dell’atto gravato in quanto notificato direttamente da Equitalia spa, a mezzo del servizio postale.
I giudici della CTR accolgono le doglianze del contribuente e ritengono inesistente la notifica in questione. A tal proposito i giudici della CTR precisano che il disposto di cui all’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973 – secondo cui «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; …» – non lascia dubbi interpretativi di sorta.
Pedrtanto a parere dei giudici di appello, il Legislatore, con la norma citata, ha indicato espressamente i soggetti abilitati alla notificazione delle cartelle di pagamento (ossia, gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti abilitati dal concessionario), riservando la notificazione a mezzo posta «… esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva…».
Su tale problematica, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del Dpr 602/1973, che, per quanto di interesse, statuisce al comma 1 che la notifica in questione è eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Inoltre, prosegue lo stesso comma, la notifica «può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…».
In giurisprudenza si sta svolgendo un acceso dibattito interpretativo di quest’ultima disposizione, poiché alcune sentenze dei giudici di merito ritengono non sia consentito all’Agente della riscossione procedere alla notifica della cartella a mezzo del servizio postale in via “diretta”, vale a dire prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore (ex multis, Ctp Reggio Emilia, ordinanza 97/12; Giudice di pace di Genova, sentenza 4486/2012; Ctr Lombardia, sentenza 80/2012; Ctp Lecce, sentenza 909/2009 e 533/2010; Ctp Milano sentenza 141/2009 e Ctp di Pescara, sentenza 743/2010).
Per la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidato, ritiene legittimo il potere dell’Agente della riscossione di procedere direttamente, senza la collaborazione di terzi, alla notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale, mediante invio della stessa in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento (sentenza 11708/11).
In tal caso, la notifica si perfeziona all’atto della consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun’altra formalità da parte dell’ufficiale postale se non quella di curare che la persona che abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Invero, tale principio era già stato fatto proprio dalla Corte suprema che, in relazione all’interpretazione del citato articolo 26 del Dpr 602/1973, aveva precisato «… che la notificazione, da parte dell’esattore, possa essere eseguita “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, e in tal caso, come già affermato da questa Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 14327/2009), la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata;» (sentenza 2288/11).
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