La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 17445 depositata il 13 luglio 2017 intervenendo in tema di validità della notifica di atti impositivi ha affermato la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 602/73 senza alcun invio della seconda raccomandata al destinatario, quando la notifica sia stata eseguita nelle mani del portiere, in quanto si perfeziona con la semplice consegna al portiere.
La controversia ha riguardato una società di capitale venivano notificate nove cartelle di pagamento avveso le quali la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. I giudici di appello, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, avrebbero ritenuto illegittima la notifica, poiché avvenuta con consegna al portiere senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario, come prevede l’art. 60 b-bis del D.P.R. n. 600/73, dopo il 4.7.2006, quando il D.L. n. 223 del 2006 aveva introdotto la lettera b-bis nell’art. 60 del DPR n. 600/73, il quale avrebbe stabilito la necessità di tale adempimento.
Rispetto a sei delle nove cartelle impugnate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto nulla la notifica, poiché avvenuta con consegna al portiere senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario, come prevede l’art. 60 b-bis del D.P.R. n. 600/73.
L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo lamentando la violazione degli articoli 26, comma 1, D.P.R. n. 602/73, 145 C.P.C. e 60, lett. b-bis, D.P.R. 600/73.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agente della Riscossione. In particolare i giudici di legittimità hanno precisato che “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli Uffici Finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo direttodegli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall’art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici Finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d’impostanon elide la possibilità riconosciuta agli Uffici Finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale — con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 D.M. 9 aprile 2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’Ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26 1° comma del D.P.R. n. 602/73 che consente anche agli Ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento,precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art. 60 D.P.R. n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo” (cfr. Cass. n. 3254/2016).
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