Gli Ermellini, con l’ordinanza della Cassazione n. 9982 del 24 aprile 2013, si sono pronunciati nella fattispecie inerente la notifica effettuata sì “all’indirizzo del destinatario”, però “con consegna dell’atto” a persona diversa dal destinatario. In tale circostanza, in cui non è dato sapere se il soggetto che ha ritirato l’atto sia legittimato alla sua ricezione, si può parlare di “notifica nulla, non già inesistente”, quindi è possibile la “rinnovazione”.
In tal modo viene riaperto il contenzioso tra Agenzia delle Entrate e contribuente: relativo alle “cartelle” inerente ad Iva, Irpef ed Irap.
Smentita completamente l’ottica adottata dalla Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato “inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, opinando per la nullità della relativa notifica, nella considerazione che la stessa non potesse essere considerata valida ed efficace, atteso che l’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto, non consentiva di trarre la conclusione che il soggetto che lo aveva ricevuto era legittimato a riceverlo”.
Tale assunto della Commissione Tributaria Regionale della Campania, secondo i giudici della Suprema Corte, è errata. Gli Ermellini ritengono disatteso dalla CTR il principio consolidato e pacifico della Cassazione. Pertanto il principio da applicare, secondo gli Ermellini, nella fattispecie in considerazione che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 9962/2010), tenendo conto, peraltro, che la notificazione “eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 15190/2005, n. 15530/2004).
Per cui non essendo così “integrata” l’ipotesi della “nullità” è possibile la “rinnovazione”.
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