La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15784 depositata il 23 giugno 2017 intervenendo in tema di notifica ha affermato che è legittima la prova della notifica mediante produzione in capo al Concessionario della relata separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo. Per cui l’Agente per la riscossione può provare la rituale notifica della cartella di pagamento mediante produzione in giudizio della relata, separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva impugnato un estratto ruolo e nove cartelle di pagamento. I giudici della Commissione Tributaria Provinciale accolgono le doglianze del contribuente. Avverso la decisione di primo grado l’Agente della riscossione e l’Amministrazione Finanziaria proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermavano la sentenza impugnata. In particolare i giudici di appello hanno sostenuto che Equitalia, al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle, non poteva limitarsi a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ma doveva produrre “una copia (o quantomeno della matrice) della cartella impugnata”, integrale.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agente per la riscossione riaffermando alcuni principi di diritti. In particolare, i giudici di legittimità, hanno affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna dei plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. r. 15948/10, nonché Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).
La notifica mediante invio diretto
I giudici del palazzaccio hanno chiarito che “la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza dei soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass.4567/2015).
Nessun ulteriore onere in capo al Concessionario
Non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26 co. 4 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità dei concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per – la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
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