La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22517 depositata il 02 ottobre 2013 intervenendo in materia di notifica degli avvisi di accertamento ha affermato che è pienamente legittima la notifica di avvisi di accertamento tributari (Irpeg, Ilor e Iva) effettuata a mezzo del messo di conciliazione, e non del messo comunale, in quanto rientra comunque nell’apparato organizzativo del Comune.
La vicenda ha avuto origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il messo di conciliazione. Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’Amministrazione Finanziaria ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio e lo ha rigettato nel merito confermando la sentenza di primo grado.
I Giudici della CTR hanno, in particolare, ritenuto le notifiche dei suddetti avvisi affette da radicale nullità per essere state effettuate da messo conciliatore, senza che fosse stato provato che tale soggetto avesse ricevuto formale delega dal messo comunale.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici de quo propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basandolo su un unico motivo di censura.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo dell’Amministrazione Finanziaria richiamando alcuni “principi già fissati da questa Corte (Cass. n.5654 del 17/04/2001) secondo cui il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale (ora soppresso – art. 3 legge 16 dicembre 1999 n. 479) e, pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (giudice conciliatore) ex art. 256 del R.D. n. 2271 del 1924, rientra, tuttavia, nell’apparato organizzativo del Comune, ed il rapporto di detto messo, che non sia già dipendente del Comune, ed il Comune medesimo, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego, sicché l’amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall’ordinamento positivo – sulla base degli artt. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 60, comma primo, lett. a, del d.P.R. n. 600 del 1973 – può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali. Ed ancora (Cass.n.11062 del 12/05/2006) che “le modalità di notifica previste dal d.p.r. n.600 del 1973, art. 60, non comportano alcuna distinzione fra i messi di conciliazione e i messi comunali, appartenendo il Messo di conciliazione all’apparato organizzativo del Comune (qualora non ne sia già un dipendente), collegato al Comune stesso da un rapporto di pubblico impiego, sicché l’Amministrazione dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall’ordinamento positivo (D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali (conf. Cass. n.3594/94; id n.5654/01).”
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