La Cassazione con la sentenza n. 12545 del 22 maggio 2013 interviene in merito alla ritualità di una notifica eseguita in stato estero in mancanza di identificazione del soggetto ricevente. Gli Ermellini hanno affermato che il presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.
Nel caso esaminato, gli Ermellini, hanno affermato che l’attestazione di identità del sig. S.M. , quale legale rappresentante ed amministratore unico della XX s.p.k., è mancata. In tal modo venendo meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, dopo l’esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona giuridica “inconnu’). Tutto ciò, anche a prescindere dalle ulteriori allegazioni difensive circa la prova della diversa residenza anagrafica e dell’assenza dello S. dalla città di … alla data apparente di notifica.
La vicenda ha riguardato la dichiarazione di fallimento di una società e le notifiche inerenti all’attività prefallimentare. La società aveva presentato appello avversa la decisione del Tribunale. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado. La società ricorreva in cassazione per due doglianze. Affermando che non sarebbe idonea ad integrare la rituale notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, del decreto di convocazione all’udienza prefallimentare l’apparente rifiuto di riceverlo da parte dell’amministratore della Microled, attestato nella relazione dell’agente postale albanese, ai sensi dell’art.138, secondo comma, cod. proc. civile: sia perché la norma non sarebbe applicabile ad operazioni compiute all’estero senza l’identificazione certa del destinatario, sia perché risultava provata, in punto di fatto, l’impossibilità di quest’ultimo di essere, alla data del 3 Giugno 2009 attestata dal timbro postale albanese, presso l’indirizzo indicato di …..
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