notifich atti giudiziari a mezzo pecLa Cassazione ha dovuto spesso pronunciarsi in materia di notificazione per chiarire se e quando queste potevano considerarsi regolarmente effettuate.

Prima ancora di tale ordinanza vi era stata un recentissima sentenza che riguardava le comunicazioni inviate tramite la Posta Certificata con cui la Suprema Corte chiariva quale sia il valore della PEC all’interno del processo civile considerando tale forma di comunicazione come pienamente efficace ed operativa.

Si sottolinea, inoltre, che a partire dal 2013  è intervenuta un’importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che elimina ogni perplessità circa la possibilità per l’avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema, nell’ordinanza n. 6752 del 2013, era accaduto che la notifica fosse stata eseguita presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art.366 2°c co c.p.c. e non a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo era stato correttamente indicato dal ricorrente.

L’art.25 della cosiddetta “Legge di stabilità”, n.183/11, ha modificato le modalità per le notifiche introducendo la notifica a mezzo PEC o, nell’impossibilità di poter usare tale strumento, a mezzo fax ai sensi dell’art.136 co 3° cpc.

Si riporta una breve sintesi della normativa in merito alle notifiche a mezzo PEC. Con l’entrata in vigore dell’articolo 3-bis, l. 53/1994, lo scenario è completamente cambiato.
La norma, infatti, disciplina puntualmente tutti gli aspetti della notifica in proprio via PEC non lasciando margini di dubbio sulla validità della notificazione così effettuata.

La Cassazione non è contraria al caro vecchio fax ma l’evoluzione degli strumenti telematici ormai è inarrestabile.

Conformemente a tale orientamento è anche la sentenza n. 8013 del 2 aprile 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un professionista (tra l’altro proposto oltre il termine di ammissibilità di trenta giorni) che asseriva di non aver ricevuto la comunicazione della sospensione del processo ex art. 295 del codice di procedura civile.

La controparte invece aveva notificato il biglietto di cancelleria via fax ai sensi dell’articolo 136, ultimo comma, del codice di procedura civile, e ad avviso della giurisprudenza di legittimità tale modalità di comunicazione risulta idonea a mettere l’altro a conoscenza dei dati necessari.
Per cui il destinatario del fax deve dimostrare di non aver ricevuto
la comunicazione, mentre chi ricorre a tale mezzo di notifica deve è tenuto solamente ad esibire la fotocopia del contenuto del fax e del rapporto di trasmissione che dimostri che il processo è andato a buon fine.
Cosa che per l’appunto si è verificata nel caso all’attenzione della Corte, nel corso del quale è emerso, dalla fotocopie del biglietto di cancelleria e dai rapporti di trasmissione fax che l’ordinanza di sospensione era stata comunicata ai tre difensori delle parti con esito positivo (OK).
Inutile quindi per il destinatario contestare il ricorso all’uso del fax, che risulta adeguato; inoltre, in base alla verifica effettuata l’atto è stato trasmesso al giusto numero di utenza: se ne presume, pertanto, la piena conoscenza del destinatario in assenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione.

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