La vicenda, su cui è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 11486 del 14 maggio 2013, nasce dalla vicenda relativa alla notifica dell’atto di appello fatta mediante consegna di copia a (…) nella sua qualità di addetta studio domicilio eletto ma alla data di detta notifica il difensore domiciliatario del contribuente risultava essere già deceduto
I giudici della Cassazione ritengono che l’appello notificato presso lo studio del professionista deceduto, seppur l’atto sia stato preso in carico dalla segretaria, può esimersi dall’analizzare se la struttura organizzativa sia ancora esistente, come aveva affermato il contro-ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini affermano che “non può non tenersi conto dei principi di diritto già insegnati da questa Corte: “La morte del domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002).”
Per tali motivi i giudici di legittimità ritengono che la notifica dell’appello sia nulla e non inesistente, stando alla personalità della notifica cui è diretto l’atto processuale, dimora ove è o era possibile rintracciare il difensore. Dunque la sentenza d’appello risulta di converso nulla.