La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025, ha affrontato un tema di costante criticità nel processo tributario: la validità della notifica semplificata di atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario e, in particolare, l’onere probatorio del messo notificatore nella descrizione delle ricerche effettuate.

La vicenda e il nodo processuale

La controversia trae origine dall’impugnativa di una intimazione di pagamento di tributi per quasi due milioni di euro, notificata mediante procedura semplificata, ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, a un soggetto ritenuto irreperibile. Il contribuente denunciava la nullità della notifica per avere il messo notificatore attestato l’irreperibilità senza indicare quali ricerche – e con quale esito – fossero state svolte prima di optare per la procedura semplificata. La questione, dunque, si concentra sull’accertamento del presupposto fattuale dell’irreperibilità assoluta e sulla concretezza delle indagini svolte dal pubblico ufficiale incaricato.

Il principio affermato dalla Cassazione

I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto secondo cui 

in tema di procedura di notificazione semplificata ex 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (così Cass. T., n. 781/2025, ma in termini altresì 14658/2024).”

La Corte, aderendo a un orientamento consolidato, ha affermato che non può dirsi validamente eseguita la notifica semplificata quando il messo notificatore, nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, si limiti ad apporre una generica dichiarazione prestampata sulla relata, priva di un’esposizione dettagliata delle specifiche ricerche effettuate per rintracciare il destinatario.

Tale principio poggia su due pilastri logici e sistematici:

  • il presupposto stesso della notifica semplificata – ossia l’accertamento dell’irreperibilità assoluta – è un fatto materiale che deve essere effettivamente e documentalmente accertato;

  • l’attestazione di irreperibilità, quando generica, non consente al giudice tributario né alle parti di verificare la correttezza dell’operato del messo notificatore, né consente la contestazione tramite querela di falso, strumento imprescindibile per tutelare il contribuente.

In altri termini, la mera sottoscrizione di un modello prestampato, privo di un resoconto delle attività di ricerca – quali, ad esempio, accessi all’anagrafe, interrogazioni di registri pubblici o contatti con terzi che possano dare indicazioni sulla posizione dell’interessato – non soddisfa gli standard minimi di documentabilità richiesti.

Valore sistematico della motivazione

L’ordinanza si colloca nel solco interpretativo già tracciato da precedenti pronunce della stessa Corte, secondo cui l’irreperibilità assoluta deve essere trattata come status facti che richiede un accertamento concreto e documentabile (e non un mero ritualismo formale). Già con la sentenza n. 14990 del 4 giugno 2025 si era ribadito che in assenza dell’indicazione delle specifiche ricerche, la notifica è illegittima.

La Cassazione, con la n. 33429/2025 fa propri questi insegnamenti, integrandoli nel contesto tributario e sottolineando che la descrizione sommaria delle “ricerche effettuate”, nella sola forma di generiche formule prestampate, non è idonea a produrre effetti giuridici perfezionanti la notifica.

Conseguenze processuali e pratiche

Il giudice di legittimità ha quindi ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e, di conseguenza, ha cassato con rinvio la decisione di merito per consentire un nuovo esame, alla luce del principio enunciato. Questo ha implicazioni molto operative:

  • la Corte di merito dovrà verificare la completezza della documentazione relativa alla notifica e, in particolare, se il notificatore abbia descritto e documentato con precisione le ricerche compiute;

  • in caso di insufficienza documentale, la notifica dovrà essere considerata invalidata, con possibili effetti anche sulla decorrenza dei termini tributari e difensivi;

  • la decisione impone agli agenti della riscossione e ai pubblici ufficiali notificatori un adeguato rigore documentale, evitando un uso “automatico” di formule prestampate.

Profili critici e prospettive

L’ordinanza, pur pienamente condivisibile sul piano della tutela dei diritti processuali, solleva alcune questioni di ordine più generale. Se da una parte si insiste sulla necessità di rigore formale, dall’altra occorre chiedersi fino a che punto un eccesso di formalismo non possa determinare una proliferazione di impugnazioni su questioni meramente istruttorie, anziché sul merito delle pretese tributarie.

In altre parole, l’equilibrio tra efficienza della riscossione tributaria e garanzie difensive del contribuente resta delicato. La Cassazione, con la presente ordinanza, sembra voler rinforzare la dimensione documentale delle notifiche, sulla base dell’assunto che la tutela del diritto di difesa – in particolare per atti aventi rilevanti conseguenze economiche – richiede un livello minimo di trasparenza e tracciabilità.

Conclusioni

La Cassazione con l’ordinanza n. 33429/2025 conferma un indirizzo giurisprudenziale che pone al centro della ritualità notificatoria la prova concreta e verificabile dell’irreperibilità assoluta. Non è più accettabile un accertamento generico e privo di documentazione delle ricerche: la notifica, vero e proprio momento costitutivo dell’efficacia dell’atto tributario, esige una descrizione puntuale delle attività svolte.

Questa pronuncia rappresenta quindi un importante riferimento per gli operatori del diritto tributario, sottolineando l’esigenza di coerenza tra forma, documentazione e tutela sostanziale del contribuente nel sistema notificatorio.

Quadro di massima: irreperibilità assoluta e relativa

Un tema costante – già consolidato da tempo – è la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta nel processo tributario:

  • Irreperibilità relativa: il destinatario risiede o ha domicilio noto ma non è rinvenuto al momento del tentativo di consegna. In questi casi la notifica segue le regole ordinarie (cioè art. 140 c.p.c. o altre modalità speciali), con la conseguenza che non può applicarsi di per sé la procedura semplificata “automatica”.

  • Irreperibilità assoluta: il destinatario è trasferitosi in luogo sconosciuto o non è rintracciabile con modalità ordinarie; allora può operare la notifica semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 (ovvero deposito presso la casa comunale, affissione ed eventuale invio di avviso).

Questa distinzione non è meramente teorica: è il discrimine tra un regime di notificazione ordinario/gravoso e una procedura più “agevolata” per l’amministrazione fiscale.

 Cassazione n. 21522/2022 e l’obbligo di illustrare le ricerche

La prima grande pietra miliare di questo orientamento è rappresentata dall’ordinanza n. 21522 del 7 luglio 2022, che ha affermato espressamente che la relata deve illustrare quali ricerche il messo notificatore ha svolto per accertare l’irreperibilità assoluta:

Il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica semplificata, deve effettuare ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente e indicare con chiarezza nella relata l’effettivo compimento di tali ricerche.

È dunque consolidato già dal 2022 che l’accertamento di irreperibilità non può essere desunto da formule generiche o prestampate, ma deve risultare da una descrizione documentale delle attività svolte.

Ordinanza, sezione tributaria, 6765/2019 e altre pronunce (2018-2024): la nozione di ricerche concrete

La giurisprudenza anteriore conferma questo approccio. Ad esempio, ord. n. 6765/2019 e ord. n. 2877/2018 hanno chiarito che, per parlare di irreperibilità assoluta valida, devono emergere vari elementi oggettivi – come l’effettivo trasferimento del contribuente in luogo ignoto – e non può bastare la semplice formula dichiarativa.

Successivi interventi della Corte, tra cui Cass. n. 8823/2024 (relativo a società irreperibili nella sede dichiarata), hanno ribadito l’esigenza di ricerche puntuali in loco prima di applicare il rito semplificato.

Sentenza, sezione tributaria, n. 14990/2025 e la ribadita esigenza di dettaglio

La sentenza n. 14990 del 4 giugno 2025 (Sezione Tributaria) è forse il precedente più prossimo e direttamente collegato alla Ordinanza n. 33429/2025. In essa la Cassazione ha affermato con chiarezza che:

  • La notifica semplificata richiede una descrizione “puntuale” delle ricerche effettuate dal notificatore;

  • L’uso di un modulo prestampato con espressioni generiche come “irreperibile” o “sconosciuto”, senza indicazioni operazionali, è insufficiente e genera l’invalidità della notifica.

Il principio espresso – che in chiave sistematica si fonda sulla necessità di trasparenza e verificabilità dell’atto – è di fatto il medesimo richiamato e ribadito dall’ordinanza n. 33429/2025.

Confronto critico

Convergenze

  • Persistenza del principio: sin dal 2018-2019 la giurisprudenza ha consolidato l’idea che la verifica dell’irreperibilità richiede ricerche documentate; le pronunce del 2025 (n. 14990 e n. 33429) non fanno che rafforzare e rendere coerente tale principio.

  • Tutela del contribuente: tutte queste decisioni sottolineano che il contribuente deve poter verificare e, se necessario, contestare l’operato del messo notificatore; ciò comporta che l’attestazione dell’irreperibilità non può restare nell’indeterminatezza.

Evoluzione e gradazione del rigore

  • Le prime pronunce (2018-2022) fissavano il criterio generale dell’accertamento;

  • Le decisioni del 2024-2025 – come n. 14990 e n. 33429 – confermano non solo il principio, ma anche la sua applicazione stringente, condannando contrariamente alla mera compilazione di moduli prestampati.

Punti di tensione

  • Livello di dettaglio richiesto: non esiste una regola codificata su quali specifiche ricerche debbano essere compiute, né su quale dettaglio la relata debba avere; resta quindi una certa discrezionalità interpretativa dei giudici di merito, che saranno chiamati a verificare “sulla carta” se l’atto è stato eseguito con diligenza.

  • Effetti pratici sulle attività dell’Agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione: l’incremento di formalismo può comportare oneri amministrativi maggiori e, potenzialmente, ritardi nella riscossione tributaria, con conseguenze organizzative e operative non trascurabili.

Conclusione comparata

La Ordinanza n. 33429/2025 non è un’innovazione isolata, bensì l’adhesione coerente a un filone giurisprudenziale in progresso continuo:

  • dall’affermazione iniziale dell’onere di ricerca documentata (2022) al consolidamento di criteri più stringenti sul valore probatorio della relata nel 2024-2025;

  • passando per una più ampia consapevolezza del bilanciamento tra efficienza delle notifiche e tutela dei diritti difensivi del contribuente.

In definitiva, l’ordinanza si colloca su un asse di rigore progressivo, segnando un punto di arrivo di un processo interpretativo volto a trasformare l’accertamento dell’irreperibilità da requisito formale a fatto materiale verificabile e documentabile.

L’impatto della Riforma della Giustizia Tributaria (L. 130/2022) e le nuove frontiere della tutela

La Legge n. 130/2022 non ha solo cambiato il nome alle Commissioni (ora Corti di Giustizia Tributaria), ma ha introdotto principi che rafforzano il concetto di “garanzia” analizzato finora, specialmente nel delicato campo delle notificazioni e dell’onere della prova.

Cosa cambia per il contribuente “irreperibile”?

  1. L’Onere della Prova a carico dell’Ufficio: L’art. 7 della riforma ha codificato in modo più rigoroso l’onere probatorio. Oggi, l’Amministrazione Finanziaria non può limitarsi a una prova “formale” della notifica. Se il contribuente contesta l’irreperibilità, spetta all’Ufficio dimostrare in modo circostanziato di aver esperito tutte le ricerche necessarie prima di ricorrere alle modalità semplificate (art. 60, lett. e).

  2. Impugnazione degli atti presupposti: La riforma ha stabilito che il vizio di notifica di un atto (es. un avviso di accertamento mai ricevuto per presunta irreperibilità) può essere fatto valere direttamente contro l’atto successivo (es. l’intimazione di pagamento), garantendo che il “formalismo” non diventi uno scudo per pretese tributarie non correttamente comunicate.

  3. Digitalizzazione e Piattaforma SEND: Parallelamente alla riforma, l’introduzione delle notifiche tramite Piattaforma per la Notificazione degli Atti della Pubblica Amministrazione (SEND) mira a ridurre i casi di irreperibilità “fisica”. Tuttavia, resta aperto il tema dell’irreperibilità digitale (PEC non attiva o satura), dove la giurisprudenza sta già applicando, per analogia, le garanzie previste per la notifica analogica: l’invio della raccomandata informativa (CAD) resta un pilastro irrinunciabile per la validità del procedimento.

Notifica via PEC: tra efficienza digitale e nuove forme di “irreperibilità”

L’estensione della notifica telematica ha trasformato il concetto di irreperibilità. Se da un lato la PEC elimina le problematiche legate al citofono o alla cassetta postale, dall’altro introduce il tema del domicilio digitale saturato o inattivo.

La disciplina della “Mancata Consegna”

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (confermato anche nel 2024), la notifica via PEC si perfeziona per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Ma cosa succede se la consegna fallisce?

  • Casella Piena o Inattiva: Se la notifica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario (es. memoria satura o mancato rinnovo del servizio), il notificante è tenuto a seguire una procedura di “soccorso”:

    1. Deve essere effettuato un secondo tentativo di invio.

    2. In caso di ulteriore fallimento, la notifica deve essere eseguita tramite deposito telematico nell’area riservata del portale della Pubblica Amministrazione e, in certi casi, con l’invio di una raccomandata informativa cartacea.

  • Il divieto di “Irreperibilità Automatica”: Il Fisco non può dichiarare l’irreperibilità assoluta solo perché una PEC risulta respinta. La giurisprudenza richiede che l’Ufficio verifichi se l’indirizzo sia correttamente iscritto negli indici nazionali (INI-PEC o INAD). Una notifica effettuata a un indirizzo “obsoleto” o non aggiornato dall’Ufficio può portare alla nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa.

Sull’uso della PEC e le conseguenze della mancata consegna, le decisioni fondamentali sono:

  • Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022: Rappresenta il “pilastro” in materia. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, qualora la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario (es. casella piena), il notificante deve procedere alla notifica secondo le forme ordinarie (deposito presso la casa comunale o tramite gli uffici postali), ma con regimi di perfezionamento specifici.

  • Cassazione Civile, Sez. Trib., Ordinanza n. 26183 del 6 ottobre 2023: La Corte ha precisato che la notifica tributaria via PEC effettuata a un indirizzo non presente negli elenchi pubblici (come INI-PEC o INAD) è giuridicamente inesistente e non meramente nulla. Questo impedisce qualsiasi sanatoria e protegge il contribuente da invii effettuati a indirizzi “privati” o non ufficiali.

  • Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza n. 10217 del 16 aprile 2024: Ha stabilito che il mancato funzionamento della PEC per “saturazione” non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto. Se l’Ufficio non prova il secondo tentativo di invio o il deposito fisico come “estrema ratio”, la notifica è invalida.

Il rischio del “Formalismo Telematico”

Il rischio attuale è che la semplicità del “clic” sostituisca l’accuratezza dell’accertamento. Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite, l’irregolarità della notifica PEC (es. mancanza della firma digitale o estensione del file errata) è sanata solo se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, ovvero se il contribuente ha potuto impugnarlo tempestivamente. In caso contrario, il vizio di notifica rimane un’arma difensiva potente contro la pretesa tributaria.

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