La Corte Suprema con l’ordinanza interlocutoria (24 gennaio-18 marzo 2013, n. 6752) precisa e chiarisce in modo inequivocabile l’attuale rilevanza giuridica della posta elettronica certificata (PEC) nell’ambito del processo civile riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.
La Corte Suprema nel caso di specie rinvia a nuovo ruolo il processo, poichè avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
Inoltre a tal proposito si rammenta che già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.
Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente DL 179/2012 (Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che ”………nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 - Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4271 depositata il 15 luglio 2019 - Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 982 depositata il 16 gennaio 2023 - In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non…
- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sentenza n. 177, sezione 2, depositata il 5 febbraio 2020 - Non è valida la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 marzo 2021, n. 5646 - La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…