La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2276 del 30 gennaio 2017 è intervenuta a chiarire il principio processuale del tempus regit actum in riferimento agli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché il processo è in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere. Il chiarimento è intervenuto in riferimento all’eliminato obbligo (previsto dal 2° comma dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992) del deposito della copia dell’appello, presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, abrogato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175/2014.

La vicenda ha riguardato un contribuente che avverso un atto impositivo aveva presentato ricorso alla CTP i cui giudici accoglievano parzialmente  le sue doglianze è lo stesso impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici dichiaravano inammissibili gli appelli riuniti proposti.

Avverso la decisione dei giudici della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, tra i quali la violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 175/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per il ricorrente la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibili gli appelli proposti avverso le impugnate sentenze, notificati a mezzo del servizio postale, per non avere depositato presso la segreteria della CTP di Savona la copia degli appelli medesimi. Sempre per il ricorrente al tempo della decisione impugnata era già entrato in vigore l’art. 36 del d.lgs. n. 175/2014, che aveva abrogato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.

Per gli Ermellini il ricorso proposto è infondato. Infatti  per i giudici della Corte Suprema pur se la norma di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 è norma processuale e che l’art. 36 del d.lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, si limita a stabilire che “È soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546“, senza dettare alcuna disciplina transitoria, il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il ricorso in appello era stato notificato, non a mezzo di ufficiale giudiziario, nel 2013, allorché era ancora in vigore il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, che prevedeva, nel caso in cui il ricorso non fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, che l’appellante dovesse “a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata”.

Pertanto per i giudici del palazzaccio gli effetti dell’atto, perfezionatosi nel vigore della norma succitata sono disciplinati dalle stesse norme quantunque poi abrogata da successiva disposizione entrata in vigore nella pendenza del relativo giudizio.