Con il Decreto n. 48 del 03 aprile 2013 del Ministero della Giustizia si è provveduto a chiarire alcuni aspetti delle notifiche telematiche. Il nuovo decreto modifica il contenuto dell’’art. 18 del D.M. 44 del 21 febbraio 2011 che disciplinava le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati in modo piuttosto astruso, non chiariva alcuni aspetti fondamentali.
La nuova formulazione dell’art. 18 così come innovata dal D.M. n. 48 del 2013 si pone l’obiettivo di risolvere le incongruenze della precedente disposizione stabilendo che l’avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica (art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53) allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. In questo modo viene riprodotto in maniera fedele quanto già previsto dall’art. 12 del D.M. 44 del 2011 in merito al formato dei documenti informatici allegati.
La procedura sopra descritta brevemente deve essere adottata dall’avvocato che provvede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, comma IV c.p.c. ed in questo caso specifico nulla viene innovato rispetto alla precedente versione dell’art. 18.
Rimane immodificato anche il terzo comma di quest’art. 18 che regola che la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
Completamente innovati i commi successivi dell’art. 18 del DM n. 44 del 2011. I nuovi commi determinano il valore legale della notifica. Principalmente, si occupano, dell’efficacia probatoria di una copia informatica per immagine, estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico. La disposizione normativa in commento statuisce che in tal caso viene realizzata l’ asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005(Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale. In altri termini la dichiarazione dell’avvocato equivale a quella di un notaio o pubblico ufficiale per cui la copia informatica così ottenuta ha la stessa efficacia probatoria dell’atto originale da cui è stata estratta.
Viene risolto, dal comma 5 dell’art. 18 del DM n. 44 del 2011, anche la problematica della procura alle liti il quale attraverso un’ inevitabile presunzione di carattere logico, considera apposta in calce all’atto, la procura ricevuta, cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto viene notificato.
Sia ben chiaro anche questo provvedimento non è esente da critiche: l’omesso esplicito riferimento alla firma digitale, il rinvio a specifiche tecniche (art. 34 del D.M. 44 del 2011) o a regole tecniche del CAD (art. 22, comma 2) complesse o peggio ancora inesistenti farà storcere il naso a molti giuristi, ma è anche il caso di rammentare che purtroppo ogni qualvolta si è costretti a legiferare su materie di indubbia difficoltà tecnico-informatica questi problemi ci saranno sempre.