CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 119 del 27 settembre 2023
Novità contenute nel nuovo Regolamento della formazione professionale continua
Il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023.
Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (NOTA 1).
Come già preannunciato nel corso dell’Assemblea dei Segretari dello scorso 24 maggio le principali novità riguarderanno i seguenti aspetti:
1. eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento» (NOTA 2). La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative (NOTA 3), bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi.
L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la nostra formazione e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni. Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori.
Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento (NOTA 4). Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo.
Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini;
3. maturazione dei crediti formativi. All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP;
5. decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’albo e non più dall’anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
6. riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali. La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.
L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali;
7. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento. Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento;
8. formazione gratuita erogata dagli Ordini. Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali;
9. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati. Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:
a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento;
b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento.
Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione
– del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti,
– del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali,
– del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati;
10. autorizzazione dei soggetti terzi. Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria;
11. modifiche all’elenco materie. Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria.
Al fine di adattare il portale FPC alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento FPC sono in corso degli interventi di manutenzione straordinaria. Data la complessità degli interventi potrebbe essere necessario sospendere per qualche giorno l’accesso al portale. Qualora dovesse verificarsi tale evenienza, gli uffici del Consiglio Nazionale e il servizio help desk ve ne daranno pronta comunicazione.
—
– Note –
(1) Ai sensi dell’art. 21 (Norme transitorie) del nuovo Regolamento, gli effetti di alcune disposizioni retroagiranno alla data del 1° gennaio 2023, mentre altre inizieranno a produrre effetti dal 1° gennaio 2024.
(2) Ai sensi dei Regolamenti FPC previgenti rientrano tra gli:
– eventi di «formazione», quelle attività formative finalizzate “all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista” per le quali il regolamento consente di attribuire CFP anche in misura maggiore rispetto al criterio 1 ora = 1 CFP. Inoltre, le attività di “formazione” devono avere una durata non inferiore a 12 ore e i maggiori crediti conseguibili con tali attività richiedono una presenza non inferiore all’80% dell’evento/corso;
– eventi di «aggiornamento», quelle attività formative finalizzate “all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale” per le quali si matura un credito per ogni ora di attività formativa.
(3) A tal fine sembra utile riportare la nuova definizione introdotta all’art. 1, comma 3 del Regolamento FPC:
«La “formazione professionale continua” è svolta mediante:
a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.»
(4) Allo stato attuale i corsi per i quali sono previsti i test finali per la verifica dell’apprendimento sono quelli in materia C7 bis e quelli per i delegati alle vendite ex art. 179 disp. att. c.p.c.
Allegato
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI TENUTI DAGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
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