Novità in Edilizia introdotte dal Decreto del FareNumerose sono state le novità introdotte con il decreto legge n. 69/2013 (decreto del fare)  in materia di edilizia aventi lo scopo di semplificazioni. Il decreto è stato approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 9 agosto 2013, e si è in attesa che venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione.

Attestazione Ape 
E’ stato sostituito il vecchio Attestato di certificazione energetica con l’Attestazione di Prestazione Energetica e dunque, dal 4 agosto 2013, unitamente al contratto di vendita o di locazione, andrà allegato tale atto a pena di nullità del medesimo contratto.

Atto di assenso ambientali 

La mancanza dell’atto di assenso per il vincolo ambientale non produce la formazione del silenzio-rifiuto ma di silenzio-rigetto divenendo cosi immediatamente impugnabile. Il procedimento, in caso di immobili vincolati, si distingue:

  • in caso di assenso favorevole dell’autorità preposta al vincolo, il comune sarà tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato;
  • se invece, tale richiesta viene negata, decorso il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo è da intendersi respinto e al richiedente è data la facoltà di impugnazione immediata.

I compiti  del Sue

Il compito principale dello Sportello unico per l’edilizia è quello di acquisire i pareri, anche antecedenti alla presentazione della Scia. Il decreto del fare prevede che il soggetto interessato possa, prima di presentare la comunicazione o la Scia, richiedere a detto sportello, l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. Qualora non siano stati rilasciati gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche, o sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile dello sportello unico ha l’obbligo di indire la conferenza di servizi per acquisirli. Qualora tale istanza sia contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività, l’interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. Tale obbligo trova applicazione anche per la comunicazione di inizio dei lavori per l’attività edilizia libera, qualora si rendano necessari gli atti di assenso per la realizzazione dell’intervento edilizio.

Allegati alla comunicazione di inizio lavori

Altra novità, attiene alla eliminazione dell’obbligo di allegare alla Comunicazione di inizio lavori, una dichiarazione di assenza di vincolo contrattuale con l’impresa e con il committente, da parte di un tecnico abilitato; cosi come previsto dal Testo unico per l’edilizia.

Agibilità parziale

Il decreto modifica la disciplina del certificato di agibilità, al fine di consentire la richiesta anche per singoli edifici o singole porzioni di uno stesso stabile, purché le unità siano funzionalmente autonomi, le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio risultino collaudate; siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.

Eco-bonus

In tema di eco-bonus il Decreto legge n.63/2013 ha disposto dei limiti stringenti sulla tipologia dei lavori e sulla durata dell’agevolazione stessa, riconfermando altresì una serie di tetti di spesa, quali limiti del beneficio. Il Governo ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2013, per la detrazione fiscale del 50% prevista per il recupero del patrimonio edilizio le ristrutturazioni edilizie (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo) da ripartire in dieci anni; mentre per la detrazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi), viene innalzata al 65%, ma con termini diversi per i privati (fino al 31 dicembre 2013) e per i condomini (30 giugno 2014).

Riforma del catasto

Con la delega fiscale, il Comitato ristretto, ha attribuito ai Comuni la gestione del catasto mentre all’Agenzia delle entrate spetta la stesura di relazioni periodiche, da inviare al Parlamento, su evasione ed erosione fiscale. Circa le unità di misura da utilizzare per accatastare gli immobili, l’Agenzia ha già detto addio al vano catastale, adottando come unità di misura il metro quadro come prevede la delega fiscale. Gli Uffici del Fisco, infatti, hanno già provveduto alla determinazione delle consistenze delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sulla base delle unità di misura di superficie del metro quadro.