FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 08 gennaio 2018, n. 2
Novità Legge di Bilancio 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2017)
- FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1, commi 909, 915, 916, 928)
Dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).
Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, e per le variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997.
Viene prevista, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili in Italia, fatta eccezione quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.
Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
Nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni ammesse al regime di contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate predisporrà le dichiarazioni precompilate relative alle liquidazione periodica e annuale dell’IVA, la dichiarazione dei redditi e i modelli F24 recanti gli importi da versare, compensare o richiedere rimborso.
Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non vi è più l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.
- FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING (art. 1, comma 1088)
Viene posticipato dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza per l’emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’unione Europea (in sgravio IVA).
Il sistema tax free permette agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea di ottenere lo sgravio dell’iva pagata sui beni acquistati dal cedente Italiano o il rimborso successivo dell’IVA stessa, nel caso sussistono i presupposti dell’art. 38 quater del D.P.R 633/1972.
Il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di beni ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare del valore complessivo superiore a 154,94 euro iva inclusa e non destinati alla successiva rivendita.
- DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PRESTAZIONI SUBAPPALTATORI (art.1, commi 917-927)
L’obbligo della fattura elettronica è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di appalto stipulato con la pubblica amministrazione.
In particolare, dalla suddetta data del 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, tali acquisti sono deducibili ai fini dell’imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto solo se il pagamento è effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate legalmente emesse.
- INCENTIVI E OBBLIGHI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (art.1, comma 909)
Nei confronti dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori a 500 euro, nei modi che saranno indicati con un prossimo Decreto Ministeriale, i termini di decadenza per gli accertamenti nella disciplina IVA e delle Imposte sui redditi sono ridotti di due anni.
- MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI (art. 1, commi 910-914)
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
- DECORRENZA INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) E VARIAZIONE TERMINI DI SCADENZA DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI FISCALI (art. 1, commi 931, 932-934)
L’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA (in sostituzione degli studi di settore), la cui entrate in vigore era prevista nell’esercizio 2017, è posticipata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Inoltre sono posticipati:
- dal 16 settembre al 30 settembre, il termine per le comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre;
- dal 30 settembre al 31 ottobre, il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e sull’imposta regionale attività produttive (IRAP);
- dal 31 luglio al 31 ottobre, il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- dal 7 luglio al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 a un Cafdipendenti.
I Professionisti abilitati e i CAAF dipendenti, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (quali: comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- il 7 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
- SUPER E IPER AMMORTAMENTO (art.1, commi 29-36)
Con alcune modifiche, sono state prorogate di un anno le agevolazione ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi. relative al Super e Iper ammortamento.
In particolare le stesse consistono:
– Super-ammortamento
Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell’agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30 per cento (in luogo del 40 per cento previsto nel 2017) se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Sono esclusi:
- tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1, del D.p.r. 917/1986 (TUIR);
- i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015.
– Iper ammortamento
La norma si limita a prorogare al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 l’agevolazione fiscale del 150 per cento, che rimane pertanto invariata, del maggior ammortamento del costo di acquisto degli investimenti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” così come individuati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232. La proroga al 31 dicembre 2019 è ammessa a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
È stata, inoltre, introdotta la possibilità di non perdere le residue quote di beneficio originariamente determinate in caso di sostituzione, durante il periodo dell’ammortamento, dei beni che fruiscono dell’iper ammortamento con altri beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e a condizione che si attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Un ulteriore novità riguarda l’estensione dei beni immateriali dell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai quali si aggiungono tre nuove voci relative ai software per la realtà immersiva, la logistica e l’e-commerce. Agli stessi è confermata la deduzione maggiorata al 40 per cento se acquistati da soggetti che hanno effettuato investimenti iper ammortizzabili.
- CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DEL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 (art. 1, commi 46-56)
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano nel 2018 spese in attività di formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 negli ambiti di cui all’allegato A) della legge di bilancio in esame (suddivisi nelle tre macro aree di: a) Vendita e marketing; b) Informatica; c) Tecniche e tecnologie di produzione) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione nei predetti ambiti.
Il predetto credito è riconosciuto, nel rispetto delle norme europee di cui al regolamento UE n. 651/2014, fino ad un importo massimo di euro 300.000 per ciascun beneficiario per le attività formative pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio, le attività di formazione ordinaria e straordinaria organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute sicurezza sui luoghi lavoro e di protezione, dell’ambiente ed ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di spettanza, o in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Lo stesso può essere utilizzato solamente in compensazione senza applicazione dei limiti previsti per l’utilizzo dei crediti di imposta di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007, e di compensabilità massima disposta dall’art. 34 L. n. 388/2000.
Ai fini dell’ammissibilità del credito tutti i soggetti richiedenti il beneficio, compreso quelli non soggetti a revisione legale, devono certificare i costi sostenuti da un revisore legale. Le modalità applicative sono disposte da un D.M. da emanarsi entro 31 marzo 2018.
- CREDITO D’ IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (art. 1, commi 57- 60)
È stato istituito e disciplinato il credito di imposta a favore delle imprese culturali e ricreative che svolgono attività stabile e continuativa in Italia, in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo purché soggetto passivo di imposta in Italia.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per l’attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e ricreativi secondo le modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo Economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame n. 205/2017.
Le stesse imprese, debbono inoltre, avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività di servizi culturali e ricreativi, intesi quali beni e servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
Il predetto credito di imposta è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, ed è riconosciuto, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti “de minimis”. Inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997.
- AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI (art.1, commi 355, 357, 363-366)
Nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI l’imposta sul reddito delle società si applica alla metà. Tale agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti “de minimis”. Alle stesse società viene applicata l’IVA ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
A tutte le imprese è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Detto credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs n. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
- AGEVOLAZIONI PER ACQUISTI DI PRODOTTI E DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (art. 1, commi 96-99)
A tutte le imprese che acquistano prodotti in plastica realizzati con materiali derivante da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, un credito di imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il predetto credito d’imposta, utilizzabile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti su indicati e solamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate pena lo scarto dell’operazione di versamento, è riconosciuto fino ad un massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
- AGEVOLAZIONI PER LA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO (art. 1, commi 319-321)
A decorrere dall’anno 2018 agli esercenti di attività commerciali che operano nei settori specializzati della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o altre spese individuate con Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 60° giorno dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio 2018.
Il credito d’imposta in parola è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per gli esercenti librerie che non risultano compresi in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestiti, e di euro 10.000 per gli altri esercenti.
Il predetto credito d’imposta, utilizzabile solamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate pena lo scarto dell’operazione di versamento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è soggetto al rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) relativo agli aiuti “de minimis”.
- DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI (art. 1, comma 116)
In deroga all’art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997, per l’anno di imposta 2018, ai seguenti soggetti:
– società di capitali ed enti commerciali;
– società di persone e imprese individuali;
– banche e altri enti e società finanziari;
– imprese di assicurazioni;
– persone fisiche e società semplici e quelle ad esse equiparate;
– alcuni soggetti del settore agricolo,
è consentita la piena deducibilità (in luogo del 70%) per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
- STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA (art. 1, comma 2)
Fin dal momento del concepimento della c.d. manovra 2018, composta da Legge di Bilancio n. 205/2017 e dal D.L. Fiscale n. 148/2017, uno dei punti centrali è stato rappresentato dalla sterilizzazione delle clausole Iva nel 2018 che ha assorbito circa 15,7 miliardi di euro.
E’ opportuno evidenziare che come affermato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2017, la maggior parte delle risorse a copertura della sterilizzazione dell’aumento Iva stimabile in 9,5 miliardi di euro verranno recuperate attraverso le previsioni introdotte a contrasto dell’evasione fiscale. Tra i principali interventi in tal senso vi sono: l’estensione della fatturazione elettronica e l’ampliamento dell’applicazione del c.d. split payment.
Merita di essere precisato, che l’aumento delle aliquote Iva viene comunque rinviata al 2019. Di seguito una tabella riassuntiva che mostra l’evoluzione delle previsioni di aumento delle aliquote Iva dalla Legge di Stabilità 2015 all’attuale manovra 2018:
| Provvedimenti | IVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legge di Stabilità 2015 | Aliquota IVA 10% | + 1,5 | + 0,5 | + 1 | – |
| Collegato Fiscale 2018 | + 1,14 | + 0,86 | + 1 | – | |
| Legge di Bilancio 2018 | – | + 1,5 | + 1,5 | ||
| Legge di Stabilità 2015 | Aliquota IVA 22% | + 3 | + 0,4 | – 0,5 | Fissata al 25% |
| Collegato Fiscale 2018 | + 3 | + 0,4 | – 0,5 | Fissata al 25% | |
| Legge di Bilancio 2018 | – | + 2,2 | + 0,7 | + 0,1 |
- INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI EDILI, SUPER BONUS CONDOMINI, ACQUISTO MOBILI, SISTEMAZIONE DEL VERDE (art. 1, comma 3)
Risparmio energetico e ristrutturazioni edili
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Medesima proroga anche per la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, si prevede l’applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
– impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
– impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione in commento viene ridotta al 50% per i seguenti interventi di acquisto e posa in opera effettuati dal 01 gennaio 2018:
– finestre comprensive di infissi;
– schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento delegato UE n.811/2013).
L’art. 1, c. 3 della manovra, prevede l’esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A già citata.
Infine, la detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Acquisto e posa in opera di microgeneratori
La manovra include nella detrazione del 65% le spese per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20%.
Super bonus condomini
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art. 16 c. 1-quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Cessione del credito fiscale
La cessione della detrazione, già prevista per le parti comuni degli edifici condominiali, viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Tale previsione vale anche per i c.d. soggetti incapienti per i quali con il D.L. 50/2017 è stata prevista la possibilità di cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. Si rimanda a tal proposito al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
Bonus mobili
Viene riproposto il c.d. bonus mobili previsto dal D.L. n. 63/2013 e prorogato per l’anno 2017 dalla scorsa Legge di Bilancio n. 232/2016. La Manovra proroga il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici correlato agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2017, e per le spese sostenute nel 2018 con un tetto massimo pari a 10.000 euro.
Bonus verde
Viene introdotta una detrazione Irpef del 36%, per le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, relative ad interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. La detrazione è usufruibile in dieci quote annuali.
- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE PMI – NUOVA SABATINI (art. 1, commi 40, 41, 42)
Vengono previste misure a sostegno degli investimenti nelle PMI.
L’articolo 1, commi 40, 41 e 42, interviene per rifinanziare le agevolazioni previste dalla nuova Legge Sabatini.
In particolare, le agevolazioni interessate dalla nuova dote finanziaria sono quelle introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, a favore delle micro, piccole e medie imprese così come individuate dalla disciplina comunitaria.
Tali incentivi consistono in finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
La Legge di Bilancio 2018 assegna una integrazione di risorse pari a 33 milioni di euro per l’anno 2018, 66 milioni di euro per l’anno 2019, 66 milioni di euro per l’anno 2020, 66 milioni di euro per l’anno 2021, 66 milioni di euro per l’anno 2022 e 33 milioni di euro per l’anno 2023.
È altresì previsto che una quota pari al 30% delle suddette siano riservate alla concessione dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 232/2016, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1.
Si tratta degli investimenti che la Legge di Bilancio 2017 ha previsto per favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo o di prodotto.
Le disposizioni della Legge n. 232/2016 hanno a tal fine previsto che le imprese di micro, piccola e media dimensione possano accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui al citato art. 2 del D.L n. 69/2013, per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Per consentire la massima efficacia degli incentivi, l’articolo 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 prevede la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 232/2016, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
- FORMAZIONE TERZIARIA NON UNIVERSITARIA (art. 1, commi 67, 68)
Nell’ambito delle iniziative legislative finalizzate a preparare il nostro Paese a quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale, tra le misure previste la Legge di Bilancio 2018 interviene destinando risorse anche nella direzione della formazione scolastica non universitaria.
Le misure possono essere collocate tra le misure introdotte sin dallo scorso anno col Piano nazionale Industria 4.0 che prevede diverse azioni per consentire alle imprese italiane di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.
Proprio nella direzione delle misure correlate al processo Industria 4.0 può collocarsi la previsione dell’articolo 1, comma 67, che assegna fondi per consentire un maggior investimento in risorse umane nei percorsi scolastici non universitari attraverso il sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale. Gli istituti tecnici superiori sono quelli di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, i quali potranno contare sull’incremento delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 10 milioni di euro nell’anno 2018, 20 milioni di euro nell’anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
La finalità è quindi quella di incrementare l’offerta formativa e conseguentemente poter contare su un numero maggiore di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.
Per l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, la norma rinvia a due decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, i quali dovranno definire e rispettivamente:
- i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle suddette risorse;
- i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
- INCENTIVI STRUTTURALI ASSUNZIONI GIOVANI E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (art.1, commi 100-108, 113-115)
Incentivi strutturali assunzioni giovani
Introdotto uno sgravio parziale nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privati, con esclusione di quelli dovuti all’INAIL per un periodo di 36 mesi ed entro il limite massimo di 3 mila euro annuali.
L’incentivo è strutturale in quanto non è prevista una scadenza e quindi le assunzioni effettuate dal 2018 in poi, in presenza dei requisiti e condizioni previste, consentiranno l’accesso al beneficio.
Tuttavia, la platea dei beneficiari appare limitata posto che tra le condizioni è previsto che il lavoratore assunto non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.
L’agevolazione riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015, di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, salvo eventuali contratti di apprendistato che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato, intercorsi con datori di lavoro diversi da quello che procede all’assunzione agevolata.
Limitatamente al 2018, rientrano tra i soggetti che hanno diritto al beneficio coloro che non abbiano compiuto i 35 anni.
L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché nell’ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.
In entrambe le ipotesi non rileva la data di stipula del contratto originario ma quella in cui avviene la stabilizzazione definitiva del rapporto. Anche il requisito anagrafico va verificato alla data di conversione o prosecuzione.
La durata dell’agevolazione, invece, solo per le prosecuzioni dei contratti di apprendistato, ha una durata ridotta a dodici mesi e decorre dalla fine del regime contributivo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che come è noto ha anch’esso una durata di 12 mesi.
Le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e nel periodo di fruizione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Come si può notare, l’incentivo è una dote di cui è portatore il giovane che non sia mai stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.
Coerentemente, il legislatore ha previsto espressamente al comma 103 che, qualora il lavoratore sia stato assunto con le agevolazioni previste dal comma 100 ed il datore di lavoro non abbia fruito interamente del beneficio, un altro datore di lavoro potrà avere diritto al medesimo incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
In tal caso si applicano le condizioni previste con esclusione del requisito dell’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Da un punto di vista operativo, tuttavia, occorrerà capire come un datore di lavoro potrà sapere se il lavoratore può consentire il godimento dell’agevolazione e quale sia la misura residua spettante.
Il comma 104 prevede che i datori di lavoro che assumono non debbono aver proceduto a licenziamenti di natura economica individuali o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione nella stessa unità produttiva. Tale condizione non si applica all’ipotesi di prosecuzione dei contratti di apprendistato in ordinari contratti a tempo indeterminato.
Naturalmente tale condizione si aggiunge a quelle generali previste in materia di fruizione di incentivi di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 151/2015 e all’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006.
Occorre inoltre prestare attenzione al periodo successivo a quello di assunzione in quanto l’agevolazione decade se nei sei mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite ed è irrilevante per il diritto agli incentivi per eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.
Incentivo alternanza scuola lavoro
È inoltre stabilito che le agevolazioni sopra esaminate possano essere incrementate al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, ma sempre entro il limite massimo di 3 mila euro annuali e ferme restando tutte le condizioni previste.
Tale possibilità è offerta ai datori di lavoro privati che assumono sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
- a) studenti che abbiano svolto almeno il 30% dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
I periodi di alternanza scuola lavoro indicati dal comma 108 sono quelli previsti:
– ai sensi dell’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015;
– all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D. Lgs. n. 226/2005;
– per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
– dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
In specifico, i contratti di apprendistato utili al rispetto di tale requisito sono dunque quelli di primo e terzo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione di cui agli articoli 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015.
- INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD (art. 1, comma 893-894)
Il comma 893 della Legge di Bilancio 2018 prevede che, solo per il 2018, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, ovvero di età superiore che risultano privi di impiego regolarmente retribuito, le agevolazioni della Legge di Bilancio medesima potranno essere incrementate fino al 100% entro il limite massimo di 8.060 euro annui.
L’agevolazione, a differenza di quella generale che opera su tutto il territorio nazionale, non è automatica. Occorrerà infatti attendere che si dia seguito all’incremento mediante un atto che consenta l’utilizza delle risorse previste dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi complementari, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 893 non prevede una specifica regolamentazione di tale incentivo in quanto è previsto il rinvio al comma 100 e quindi alle agevolazioni generali.
Come anticipato, è prevista una peculiarità rispetto alle suddette agevolazioni strutturali. Infatti, per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, la platea dei lavoratori riguarda non solo i soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ma anche i soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Ricordiamo che la condizione di soggetto privo di impiego da almeno sei mesi così è regolata dal D.M. 26 marzo 2013. Si tratta di coloro che:
– negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
– negli ultimi sei mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Tale requisito deve essere rilevato all’atto dell’assunzione ovvero della trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un rapporto a tempo indeterminato.
In ogni caso, per maggiori dettagli occorrerà attendere l’atto regolamentare di tale agevolazione.
- FONDO IMPRESE SUD (art. 1, commi 897-903)
Con l’articolo 1, commi da 897 a 902, della Legge n. 205/2017 viene istituito il “Fondo imprese Sud” finalizzato al sostegno del tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si tratta di un fondo che ha lo scopo di sostenere la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva nelle suddette regioni meridionali.
Per piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si intendono quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Il fondo verrà gestito dall’Agenzia Invitalia che potrà avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno e funzionerà mediante investimenti nel capitale delle imprese interessate.
È previsto che il fondo investa nel capitale delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, assieme ad investitori privati indipendenti.
Questi ultimi dovranno intervenire almeno per il 50%.
Per la funzionalità del Fondo, l’Agenzia stipulerà un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La suddetta convenzione dovrà definire, tra l’altro, le modalità e i termini di operatività, il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.
- PAGAMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 1, commi 986-989)
Si abbassa il limite al di sopra del quale le pubbliche amministrazioni prima di procedere al pagamento debbono verificare la presenza di somme iscritte a ruolo presso l’agente della riscossione.
Il comma 986 modifica l’articolo 48 – bis del D. P. R. n. 602/1973 riducendo la soglia da 10 mila a 5 mila euro.
Ricordiamo che la suddetta disposizione prevede che prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore alla soglia anzidetta, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risultano debiti a ruolo superiori a tale soglia, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha predisposto una apposita procedura telematica che consente alle Pubbliche amministrazioni registrate al portale Consip www.acquistinretepa.it che consente di assolvere all’obbligo previsto.
Il successivo comma 987 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 introduce un’altra modifica.
Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oltre a modificare le soglie da 10 mila e 5 mila euro coerentemente con quanto previsto al citato art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973, raddoppia i termini di sospensione del pagamento da trenta a sessanta giorni.
Tale periodo è quello entro il quale l’agente della riscossione deve comunicare alla pubblica amministrazione se il soggetto nei confronti del quale si deve procedere al pagamento, abbia o meno debiti a ruolo superiori al limite previsto.
È utile evidenziare che le modifiche della Legge di Bilancio non sono immediatamente operative in quanto è espressamente previsto che si applichino dal 1° marzo 2018.
Ricordiamo che le disposizioni in commento non si applicano alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, ovvero della Legge n. 575/1965, nonché qualora il debitore abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle somme a ruolo.
- SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO (art. 1, comma 990)
Continua la stretta sulle compensazioni orizzontali mediante F24.
Dopo gli interventi contenuti nel D.L. n. 50/2017 che ha introdotto nuovi controlli preventivi attraverso l’obbligo del visto di conformità nonché l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle deleghe che contengono crediti in compensazione, anche la legge di Bilancio 2018 inserisce nuovi paletti alle compensazioni al fine di prevenire fenomeni fraudolenti.
Questa volta viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere le deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si tratta di una procedura generalizzata ma di una facoltà concessa all’ufficio il quale avrà la possibilità, per un periodo massimo di trenta giorni, di sospendere l’esecutività della delega di pagamento al fine di effettuare controlli preventivi di legittimità del credito per il quale viene richiesta la compensazione con i debiti indicati nel modello f24.
In concreto, il comma 990 prevede che tale sospensione potrà essere attivata per l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.
I criteri e modalità di attuazione della nuova procedura saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
- MISURE PRO-WELFARE AZIENDALE (art. 1, comma 28)
Non cala l’attenzione del Legislatore sulle tematiche relative al welfare aziendale.
Infatti, anche con la Legge di Bilancio 2018, si interviene per integrare le erogazioni del datore di lavoro irrilevanti ai fini reddituali.
Nello specifico l’art. 1, comma 28, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 integra l’art. 51, comma 2, TUIR introducendo la lettera d-bis) ovvero la possibilità, da parte dei datori di lavoro e dei committenti in caso di collaborazioni coordinate e continuative, di riconoscere a favore dei lavoratori e dei loro familiari purché a carico, somme o rimborsi da destinare all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Con tale disposizione il Legislatore ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La norma precisa che l’offerta deve riguardare la “generalità o categorie di dipendenti”.
L’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile (dirigenti, quadri, operai), bensì a tutti i lavoratori “di un certo tipo” (ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) o che si trovano nella “medesima situazione” (in tal senso Circ. Agenzia delle Entrate n. 326/1997) a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscono.
L’evidente obiettivo del legislatore è quello di impedire che siano concessi vantaggi ad personam, ovvero solo ad alcuni e ben individuati lavoratori.
La novella normativa specifica che beneficiari possono anche essere, oltre agli stessi lavoratori, i familiari, purché a carico, indicati all’art. 12 TUIR ovvero:
– coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
– figli compresi quelli naturali riconosciuti,
– i figli adottivi e gli affidati,
– ogni altra persona indicata nell’art 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
Come anticipato il datore di lavoro ha tre modalità per riconoscere il flexible benefit:
- erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
- rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta;
- acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.
Le somme di cui sopra potranno essere riconosciute volontariamente o sulla base di un contratto accordo o regolamento aziendale. In pratica il Legislatore lascia libertà al datore di lavoro di scegliere lo strumento di attivazione dell’erogazione del benefit riconoscendo “pari dignità” a qualsiasi scelta a differenza di quanto invece disposto nella lettera f) del medesimo art. 51, comma 2, TUIR.
- AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO” (art.1, comma 132)
Com’è noto l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione stabile del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Tale previsione è stata resa strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).
Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:
| Reddito | Bonus |
|---|---|
| Minore o uguale a € 8.000 | 0 |
| Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600 | € 960 |
| Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600 | (26.600-reddito complessivo) /2000) x 960 |
| Superiore a € 26.600 | 0 |
- DISPOSIZIONI DI POTENZIAMENTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (art.1, commi 190-197)
I commi evidenziati contengono l’intervento del legislatore, che attraverso le modifiche apportate all’impianto normativo esistente, ha inteso di incrementare e potenziare le disponibilità esistenti da porre a supporto delle politiche contro la povertà.
Il risultato di ciò dovrebbe concretizzarsi in un possibile maggior numero di nuclei familiari che potenzialmente potranno avere accesso al reddito di inclusione (ReI) rispetto a quanto originariamente disposto dal D.Lgs. n. 147/2017, attraverso il restyling apportato al testo della stessa norma, in ragione degli obiettivi perseguiti.
A partire dall’anno 2018, oltre alla disposizioni già emanate dal D.Lgs. n. 147/2017 con cui si sono individuati i servizi riconosciuti per i nuclei familiari in una condizione di povertà, sono state disposte le condizioni per una rivisitazione del valore del beneficio economico previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2017, aumentato del 10%.
Sono altresì aumentate le “dotazioni” per il Fondo per la lotta al la povertà ed all’esclusione sociale di cui alla Legge n. 208/2015 e si prevedono disposizioni attraverso le quali poter incrementare numericamente l’accesso alla prestazione da parte di un maggior numero di nuclei familiari, sfoltendo le condizioni poste a base del beneficio, soprattutto a partire dal 01.07.2018 quando vengono diminuite in maniera sostanziale le condizioni soggettive degli stessi nuclei familiari per l’accesso al ReI.
A partire dal 01.01.2018 i nuclei familiari di riferimento per accedere al beneficio del ReI, oltre ai requisiti soggettivi ed economici già espressi al c. 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2017, non dovranno più prevedere nelle ipotesi del c.2 dell’art. 3 la presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che sia disoccupato a causa di licenziamento ed abbia cessato di ricevere da almeno tre mesi la prestazione disoccupazione o sia in disoccupazione da almeno tre mesi, ma sarà sufficiente che il lavoratore cinquantacinquenne si trovi in stato di disoccupazione.
Dal 01.07.2018 per l’accesso al ReI non sarà più condizione per ricevere la prestazione la presenza alternativa nel nucleo familiare, così come risultante dalla DSU, di:
– almeno un componente di età minore di anni 18;
– almeno un componente come persona disabile e suo relativo genitore o tutore;
– almeno un componente come donna in stato di gravidanza accertata;
– almeno un componente di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento.
Perciò dal 01.07.2018 i requisiti aggiunti previsti dall’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 non saranno più operativi e saranno unicamente sufficienti quelli già individuati al c. 1 dello stesso articolo e cioè:
– Essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– Essere residente in Italia in via continuativa da almeno due anni dal momento della presentazione della domanda;
– Un valore ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 6.000;
– Un valore ISRE non superiore ad Euro 3.000;
– Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad Euro 20.000;
– Un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di Euro 6.000, accresciuta di Euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di Euro 10.000;
– I valori ISEE ed ISRE debbono poi essere considerati in ragione delle eventuali soglie di valutazione aggiornate nei casi previsti dall’art. 10 e 11 del D.Ls. n. 147/2017;
– Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di autoveicolo acquistato nei 24 mesi precedenti la richiesta di ReI, salvo l’acquisto effettuato con sgravi fiscali per le persone disabili;
– Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario a qualunque titolo di navi ed imbarcazioni da diporto.
Inoltre, per ulteriormente arricchire di possibili beneficiari lo sviluppo del Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale (art. 8 D. Lgs. n. 147/2017), si è previsto che detto programma, da pianificare con cadenza triennale, possa modificare le prerogative di individuazione dei destinatari degli interventi includendo eventuali nuclei familiari oltre quelli previsti per l’accesso al ReI senza che sia condizione di priorità o di accesso alle prestazioni la presenza in questi nuclei di persone di età pari o superiore a 55 anni, tanto in sede di valutazione delle modifiche al piano che in sede di aggiornamento degli indicatori previsti dallo stesso piano.
Il valore mensile del ReI viene incrementato del 10% a partire dal 01.01.2018 e qualora il suo valore mensile sia di importo inferiore od uguale ad Euro 20,00 verrà riconosciuto in soluzione annuale e non più mensile. Se il valore fosse invece nullo, per poter praticare il rinnovo della richiesta non sarà necessario attendere i sei mesi previsti dalla data di cessato godimento (art. 4 c. 5).
Le quote del Fondo di Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali sono elevati per l’anno 2018 a 297 milioni di Euro rispetto ai preventivati 262 milioni di Euro, e per l’anno 2019 a 347 milioni di Euro rispetto ai preventivati 277 milioni di Euro.
Gli stanziamenti previsti dall’art. 1 c. 386 della Legge n. 208/2015 per il Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale sono portati ai seguenti valori:
– anno 2018: 1.300 milioni di Euro
– anno 2019: 1.700 milioni di Euro
– anno 2020: 1.783 milioni di Euro
– anno 2021: 1.755 milioni di Euro
Per gli anni 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo è altresì incrementato rispettivamente di ulteriori 117 e 145 milioni di Euro per le finalità definite ed individuate attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale (art. 8 D.Lgs. n. 147/2017).
In funzione degli stanziamenti disposti la dotazione del Fondo di Povertà risulta:
- a) per l’anno 2018 in 2.059 milioni di Euro (di cui 15 milioni accantonati per le prestazioni ASDI);
- b) per l’anno 2019 in 2.545 milioni di Euro;
- c) per l’anno 2020 in 2.745 milioni di Euro.
I limiti di spesa per l’erogazione del ReI sono così individuati:
– anno 2018: 1.747 milioni di Euro (con eccezione di eventuali fondi non utilizzati per ASDI da considerare);
– anno 2019: 2.198 milioni di Euro;
– anno 2020: 2.158 milioni di Euro;
– anno 2021: 2.130 milioni di Euro.
Dall’anno 2020 il limite di spesa del ReI verrà riconosciuto in funzione delle disposizioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ma comunque nei limiti previsti dal Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale, tenuto conto delle quote attribuite alle regioni eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione.
| Comma | Contenuto |
|---|---|
| 190 | Nel periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 l’eventuale presenza di lavoratori disoccupati nel nucleo familiare di età pari o superiore a 55 anni a seguito di licenziamento non deve essere accompagnata dal requisito della cessazione da almeno tre mesi della prestazione di disoccupazione o dello stato di disoccupazione da almeno tre mesi |
| 191 | Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale deve essere programmato od aggiornato sugli elementi conseguenti l’esclusione della necessità di individuare persone di età pari o superiore a 55 anni come previsto al comma 190 |
| 192 | Dal 01.07.2018 vengono meno le condizioni di accesso al Rei previste dal c.2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2017 |
| 193 | Viene incrementato il valore del Rei del 10 % |
| 194 | Vengono determinate condizioni per il riconoscimento annuale del Rei e per l’accesso al rinnovo da parte di chi ha un valore di ammontare nullo |
| 195 | Vengono implementate le dotazioni per gli anni 2018 e 2019 per il Fondo Povertà |
| 196 | Vengono determinate le quote di stanziamento per gli anni 2018-20192020-2021 del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale previsto dall’art. 1 c. 386 della Legge n. 208/2015 |
| 197 | Vengono fissate per gli anni 2018-2019-2020 le dotazioni massime del Fondo Povertà ed i limiti di spesa ai fini dell’erogazione del Rei per gli anni 2018-2019-2020-2021. |
- MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (art. 1, commi 121, 133-135)
Indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima
Allo scopo di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, l’art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017 ha previsto che nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio sia riconosciuta a ciascun lavoratore, per l’anno 2018, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro secondo modalità demandate a un decreto interministeriale (Lavoro – Agricoltura – Economia). A tali lavoratori, con decorrenza dall’anno 2018 viene altresì riconosciuta la stessa indennità fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni in corso d’anno (art. 1, comma 135).
Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano
Con l’art. 1, comma 133, è stato inserito l’art. 22-bis all’interno del D.Lgs. n. 148/2015, con il quale è stato previsto, per gli anni 2018 e 2019, un particolare regime di proroga della CIGS per crisi aziendale e per riorganizzazione aziendale, in deroga ai limiti della durata prevista per ciascuna causale oltre che di quella massima quinquennale. Ne potranno beneficiare le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e valenza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale previa la stipula di un accordo in sede governativa.
In particolare la proroga può essere concessa al fine del completamento dei programmi di:
– riorganizzazione aziendale, fino a dodici mesi;
– crisi aziendale, fino a sei mesi.
Per l’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordati con la regione o le regioni nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più ambiti regionali.
- MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO IN DEROGA (art. 1, commi 139-142)
Secondo la previsione dell’art. 1, comma 139, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti per le imprese che operano nelle aree di crisi complessa, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle regioni, a fini della proroga degli interventi in deroga di CIGS e mobilità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 140, sempre per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo intercorrente dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessino il programma di CIGS nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, previa la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, può essere concesso un ulteriore intervento di CIGS in deroga ai limiti di durata massima, per un periodo non superiore a dodici mesi.
Per quanto previsto dal successivo comma 142, con riferimento alle aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, a favore dei lavoratori che cessino la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.
Gli strumenti di sostegno al reddito relativi a CIGS e mobilità in deroga di cui all’art. 1, commi 140, 141 e 142, sono condizionati dall’attuazione di specifiche misure di politica attiva e, in ogni caso, non possono estendersi oltre il 31 dicembre 2018.
In via ulteriore, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del MISE o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017 (art. 1, comma 145).
- RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI IN COSTANZA DI CIGS (art. 1, comma 136)
Secondo la previsione dell’art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017, allo scopo di contenere i licenziamenti al termine della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale ove non sia previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’ANPAL, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione – spendibile in costanza di CIGS – al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. A tali soggetti non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
Il lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del soggetto datoriale da cui dipende:
– beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
– ha diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe stata altrimenti corrisposta.
Il datore di lavoro che assume il lavoratore in ricollocazione ha diritto all’esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, per una durata non superiore a:
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, prorogabili di sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
- INCREMENTO AL LIMITE DEL “TETTO AZIENDALE” NEL F.I.S. (art. 1, comma 159)
La Legge di Bilancio interviene anche sul limite massimo di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) nei confronti del singolo soggetto datoriale.
Il F.I.S. – finanziato con i contributi dei datori di lavoro assoggettati al fondo e dei lavoratori da questi occupati – garantisce l’assegno di solidarietà e, per i soggetti datoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’assegno ordinario per le causali ammesse dalla legge.
Le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono liquidate nei limiti delle risorse finanziarie da esso acquisite nella logica dell’equilibrio di bilancio.
L’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 aveva originariamente previsto che, a regime, le prestazioni non potessero eccedere una misura superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del medesimo, stabilendo così il c.d. tetto aziendale. L’art. 44, comma 5, aveva previsto che nella fase di avvio del F.I.S. e in termini transitori nel periodo 2016- 2021 tale regola venisse applicata gradualmente.
L’art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio fissa il tetto aziendale in dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, fatte salve le prestazioni già deliberate. Di conseguenza viene abrogato l’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 essendo, di fatto, cessato il regime transitorio.
- AZIENDE CIGS: INCREMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI (art. 1, comma 137)
Com’è noto, per effetto dell’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, diano diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Secondo il successivo comma 35, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il suddetto contributo è triplicato.
L’art. 1, comma 137, della Legge di Bilancio, con esclusivo riferimento alle aziende soggette alla CIGS, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha provveduto ad elevare dal 41 all’82 per cento il ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito di un licenziamento collettivo.
La misura non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.
- INCREMENTO PER PERIODO MINIMO DI ACCESSO AI REQUISITI PENSIONISTICI PER L’ESODO ANTICIPATO (art. 1, comma 160)
L’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, allo scopo di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 stabilisce che il periodo di quattro anni di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 92/2012 – entro cui debba essere raggiunto il requisito minimo per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato – sia elevato a sette anni.
Si viene così ad ampliare la platea dei lavoratori in forza presso aziende con più di 15 dipendenti che, ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, sulla base di accordi sindacali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, in caso di eccedenza di personale, possono accedere ad un esodo anticipato favorito dall’impegno assunto dal soggetto datoriale:
1) di corrisponder loro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;
2) di corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
- INTERVENTI IN MATERIA DI APE VOLONTARIA (art. 1, commi 162-167)
In riferimento all’Ape volontario, l’unica novità è di carattere temporale: dal momento che la partenza dell’Ape, prevista per maggio 2017, è in stand-by a causa della mancata pubblicazione degli accordi quadro bancari e assicurativi nonché della circolare Inps, l’accesso potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2019, prorogando di 1 anno i termini originari.
In materia di Ape Sociale, l’intervento investe sia i requisiti di accesso, sia le risorse destinate, incrementandole complessivamente di oltre 250 milioni di euro e con l’istituzione di un Fondo che potrà finanziarne l’estensione per ulteriori anni.
Sul fronte dei requisiti soggettivi, all’interno della platea dei “disoccupati” (art. 1, c. 179 lett. a), oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, vengono inseriti i lavoratori a termine a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 3 anni precedenti alla fine del contratto a termine, periodi di lavoro dipendente della durata complessiva (anche non continuativa) di almeno 18 mesi. Nulla muta in ordine all’età richiesta (almeno 63 anni, agli importi e alla decorrenza dell’indennità a carico dello stato. In riferimento al requisito contributivo, il neo c. 179-bis prevede un meccanismo di sconto del requisito pari a 30 o 36 anni di contributi, il primo per disoccupati, portatori di handicap e care-givers, il secondo per lavoratori usurati. I due requisiti subiranno una riduzione solo per le donne nella misura di 12 mesi per ogni figlio, nella misura massima di 2 anni. Inoltre, sia per Ape Sociale sia per la pensione anticipata per i lavoratori precoci si riconoscerà lo status di care-givers anche a parenti/affini di secondo grado conviventi qualora i genitori o il coniuge del portatore di handicap grave siano deceduti, abbiano almeno 70 anni o patologie invalidanti. Cambia anche il requisito per gli addetti a mansioni usuranti che dovranno avere svolto tali mansioni (ora più numerose) per 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 anni negli ultimi 7 prima della cessazione.
Lavoro a termine (min. 18 mesi di lavoro nei 36 mesi prima del termine) Þ Naspi ÞPeriodo di disoccupazione (min. 3 mesi) Þ Ape Sociale Þ Pensione di Vecchiaia
- INTERVENTI IN MATERIA DI RITA (art. 1, commi 168 e ss.)
La rendita integrativa temporanea anticipata era finora rimasta bloccata a causa dei ritardi registrati dall’Ape volontario. Infatti, nella versione originaria, gli iscritti alle forme di previdenza complementare che fossero cessati dal proprio rapporto di lavoro e vantassero 63 anni di età, 20 di contributi obbligatori con massimo 3 anni e 7 mesi di distanza dalla pensione di vecchiaia potevano richiedere questo “capitale frazionato” – fino al 2018 incluso- solo attraverso la procedura Inps di certificazione dei requisiti per l’Ape privato. La manovra del 2018 sgancia la Rita dalle sorti dell’Ape e ne rende autonomo il funzionamento. La rendita anticipata viene stabilizzata e inserita nell’art. 11 del D.lgs. 252/2005, integrandone la convivenza con l’altra rendita per disoccupati introdotta questa estate dalla L. 124/2017. La Rita sarà ora alternativamente richiedibile:
– dai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età della pensione di vecchiaia nel primo pilastro entro i 5 anni successivi (non più 3 anni e 7 mesi) e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
– dai lavoratori inoccupati per più di 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
La tassazione in fase erogativa sarà quella prevista per la vecchia versione di Rita, con ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15mo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di sconto del 6%; sarà in ogni caso possibile optare per l’imposizione della rendita a tassazione ordinaria attraverso la dichiarazione reddituale.
Viene contestualmente abrogato parte dell’art. 14 c. 2 lett. c del D.Lgs. 252/2005 che vietava agli inoccupati da oltre 48 mesi di richiedere il riscatto totale nei 5 anni prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
- NOVITÀ PENSIONISTICHE (art. 1, commi 146)
Il c. 146 modifica alcuni aspetti della L. 214/2011.
Dal 2021 viene variata la modalità di calcolo dell’adeguamento a speranza di vita, che prenderà ora in considerazione (dopo una fase transitoria biennale) la media dei valori dei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media del biennio complessivo, con un limite (recuperabile) di adeguamento di 3 mesi a biennio.
I cc. 147-148 bloccano l’adeguamento di 5 mesi decorrente dal 2019 per la pensione di vecchiaia e anticipata delle gestioni Inps solo per lavoratori che rientrino alternativamente nella attuale definizione di lavoratori usurati ex D.lgs. 67/2011 o nelle categorie di cui all’Allegato A (coincidente con quello delle lavorazioni ammessi ad Ape Sociale e Pensione Precoce), se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e se hanno svolto le mansioni usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro prima del pensionamento. La sospensione dell’adeguamento a speranza di vita non sarà attiva per i lavoratori precoci o per gli apisti social.
Si demandano a 2 decreti da emanare entro 30 giorni dalla vigenza le relative modalità attuative (DM) e l’istituzione di una Commissione tecnica che analizzi le mansioni usuranti (DPCM).
I cc. 156s. introducono dal 2018 un’equiparazione fra dipendenti del settore pubblico e privato in materia di fiscalità della previdenza complementare. Per i dipendenti pubblici questo genererà una liberalizzazione delle somme deducibili (sottoposte ora al solo limite di 5164,57 € annuo senza alcun riferimento al valore percentuale rispetto alla retribuzione) e un vantaggio fiscale rispetto alla tassazione oggi prevista per le prestazioni erogate dai fondi complementari negoziali, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dal 9 al 15%.
- DIVIETO DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI DENUNCIA DI MOLESTIE (art. 1, comma 218)
La Legge 205 del 2017 all’art. 1, c. 218, riconosce ulteriori tutele alle lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano molestie sessuali.
La previsione in commento, apporta infatti apprezzabili ed appropriate modifiche ed integrazioni all’articolo 26, rubricato “Molestie e molestie sessuali” del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).
Quest’ultima disposizione normativa si preoccupa già di fornire una puntuale definizione di discriminazioni in quelle condotte consistenti in molestie, o comunque comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Nell’ambito delle discriminazioni vengono altresì ricomprese le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Già il Codice in commento si è premurato di disporre, inoltre, che gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti sopra declinati siano nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi.
La legge di Bilancio per il 2018, introducendo un c. 3 bis, nel tentativo di ampliare ulteriormente le tutele nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che dovessero agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o per molestia sessuale così come sopra definite, introduce altresì il divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in ragione della denuncia stessa.
Viene, inoltre, prevista in favore del soggetto che denuncia la molestia, la pena della nullità del licenziamento qualora questo gli venga intimato per motivi discriminatori o ritorsivi, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
Al fine di evitare abusi dello strumento, il legislatore puntualizza che non è garantita la nullità delle disposizioni datoriali sopra esposte qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.