ANPAL – Delibera 10 aprile 2018, n. 14
Assegno di ricollocazione – Annulla e sostituisce la delibera n. 3 del 14 febbraio 2018
Delibera
a) di approvare il documento “Modalità operative e ammontare dell’assegno di ricollocazione”, come da documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera e che recepisce le indicazioni fornite dal Ministero politiche sociali, relativamente al paragrafo 7.1 “Richiesta, rilascio dell’AdR e fissazione del primo appuntamento”;
b) di dare mandato al direttore generale di provvedere agli adempimenti conseguenti ai fini dell’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione, in attuazione della delibera, con il seguente cronoprogramma:
definizione dei flussi informativi con INPS entro il mese di aprile 2018;
disponibilità della nuova infrastruttura tecnologica entro il mese di aprile 2018, previa congrua fase di test;
iii. disponibilità degli standard di cooperazione applicativa per la domanda di AdR da parte di CPI e Patronati entro il mese di maggio 2018;
- Formazione degli operatori entro il mese di aprile 2018;
- Finalizzate tutte le fasi precedenti, partenza del sistema con decorrenza dal mese di maggio 2018;
- Definizione di un sistema di rating dei soggetti erogatori condiviso con Regioni e Province autonome, entro il mese di ottobre 2018.
La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 3 del 14 febbraio 2018 ;
- Premessa
L’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione, per i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
A coloro che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, ovvero mediante la procedura telematica di cui all’articolo 20, comma 4, è riconosciuto l’assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.
Il servizio è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:
– l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
– un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
– l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;
– l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
– la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
L’articolo 23 prescrive anche una stretta sinergia tra i soggetti accreditati e i centri dell’impiego, in particolare, in caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, quest’ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego che ha rilasciato l’assegno di ricollocazione che provvede ad aggiornare il patto di servizio.
L’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 147/2017 prevede che “I beneficiari del Rei accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.”
L’articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per 1 quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3.”
Con riferimento alle risorse finanziarie, l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 stabilisce che al finanziamento dell’assegno di ricollocazione concorrono:
– le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
– le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, cioè tramite intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 1/2017, sono state disciplinate le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione nell’ambito di una prima fase sperimentale avviata da marzo 2017, formalmente conclusa con la delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 30/2017.
Tenuto conto dei risultati della sperimentazione, di cui al documento di valutazione presentato dal Direttore generale, con la presente delibera si definiscono le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, per la sua entrata a regime.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 con riferimento all’offerta congrua, restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 41 e 42, della legge 92/2012.
- Definizioni
Ai fini della presente delibera si utilizzano le seguenti terminologie:
- a) destinatario: il soggetto cui è rilasciato l’assegno di ricollocazione;
- b) soggetto erogatore: il servizio per l’impiego, pubblico o privato, prescelto dal destinatario per l’erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione;
- c) servizio di assistenza alla ricollocazione: il servizio di Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore;
- d) sistema informativo unitario: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.
- I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione
In base alla normativa citata al punto 2, le categorie di soggetti che possono richiedere l’assegno di ricollocazione (di seguito AdR), sono le seguenti:
- a) disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (…) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi. Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno, ma solo i percettori di NASpi da più di quattro mesi. Il destinatario può liberamente scegliere se usufruire di tale servizio di assistenza presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.
- b) I beneficiari del Reddito di Inclusione (di seguito Rei) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015; le modalità di identificazione di tali possibili beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- c) i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24- bis del decreto legislativo n. 148/2015; le modalità per la richiesta anticipata da parte di questi lavoratori saranno definiti con successivi provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I potenziali beneficiari sopra identificati già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) ovvero non compatibili (ad esempio coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro ovvero abbiano in corso un periodo di tirocinio) erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali non potranno far richiesta dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.
- I soggetti erogatori della misura di politica attiva
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 prevede che l’AdR possa essere speso presso un centro per l’impiego (ope legis) o presso un soggetto accreditato, ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto n. 150.
In caso di scelta del primo soggetto, esso può anche essere un centro per l’impiego diverso da quello presso cui il destinatario dell’AdR ha stipulato il patto di servizio personalizzato.
Nelle more dell’adeguamento dei sistemi regionali ai nuovi criteri definiti ai sensi del Decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, possono erogare il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una occupazione i soggetti accreditali a livello nazionale e i soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale attualmente vigenti, nonché i centri per l’impiego, di cui all’articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo.
I soggetti accreditati hanno l’obbligo di comunicare all’Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di cui al punto 5.
Nelle Regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013, è consentita la creazione di “Sportelli Temporanei Territoriali”, le cui caratteristiche saranno individuate nell’ambito dell’apposito Avviso.
I soggetti accreditati possono partecipare al sistema di gestione dell’AdR a seguito della manifestazione di interesse e inserimento nel Sistema informativo unitario, che ne consentirà la relativa georeferenziazione.
I soggetti già accreditati nell’ambito della sperimentazione non hanno l’onere di manifestare nuovamente il proprio interesse a partecipare.
Allo scopo di mantenere elevati livelli di servizio, i soggetti accreditati possono comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti. In tal caso, l’Anpal non li evidenzia tra i soggetti erogatori disponibili.
- Servizi e misure compresi nell’assegno di ricollocazione
Il “servizio di assistenza alla ricollocazione”, previsto all’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, consiste in attività di “Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro”, e si compone di due prestazioni principali:
- a) Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
- b) Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.
- Servizi e misure complementari con l’assegno di ricollocazione
Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare alle attività previste dal punto 5, anche ulteriori attività utili a facilitare il reinsenmento lavorativo, come la formazione per reinserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono finanziate dall’assegno, ma possono comunque avvalersi di ulteriori finanziamenti pubblici.
- Procedura di gestione dell’assegno di ricollocazione
7.1 Richiesta rilascio dell’AdR e fissazione del primo appuntamento
Al maturare delle condizioni previste al punto 3, il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione al potenziale destinatario, contenente una breve descrizione del funzionamento dell’assegno ed il collegamento alla pagina del portale dell’Anpal (nell’ambito del Sistema informativo unitario), ove richiedere l’assegno.
Il potenziale destinatario potrà farne richiesta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione” e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto.
La richiesta di AdR, presentata telematicamente per il tramite del Sistema informativo unitario, viene comunicata direttamente al Cpi che ha in carico il destinatario, unitamente al valore della profilazione (che viene ricalcolato alla data della richiesta) ed al conseguente valore individualizzato dell’assegno di ricollocazione. La richiesta telematica dell’AdR potrà, altresì, essere effettuata per il tramite dei Patronati, subordinatamente alla conclusione di una specifica convenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
In alternativa alla procedura telematica, e sulla base delle indicazioni fomite da parte delle Regioni e Province, il destinatario dell’AdR potrà rivolgersi al Cpi competente per richiedere l’assegno.
Con riferimento ai destinatari di cui alla lettera a) del punto 3 (beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi), entro le 24 ore successive alla domanda di AdR, l’ANPAL effettua una richiesta puntuale all’INPS in ordine alla fruizione della NASpI e, in caso di risposta affermativa, valida la domanda, dandone comunicazione al Centro per l’impiego competente. Il Centro per l’impiego competente per territorio (quello nel cui territorio insiste il domicilio del beneficiario) verifica, entro i successivi 7 giorni) la mancata esistenza di misure di politica attiva incompatibili con il rilascio dell’AdR e rilascia l’assegno (validando la procedura di rilascio da parte del Sistema informativo unitario e eventualmente rilasciando una copia su richiesta dell’interessato), ovvero lo nega, con provvedimento motivato, che va caricato sul sistema, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 241/1990. Decorso tale periodo di tempo in assenza di operazioni da parte del Cpi, l’AdR si considera rilasciato (silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20, 21, 21-quinquies, 21 octies e 21 nonies della Legge n. 241/1990); anche in questo caso ogni Cpi (a prescindere dalla competenza territoriale) potrà rilasciare copia su richiesta dell’interessato.
In caso di diniego del rilascio da parte del Cpi, l’appuntamento eventualmente preso con il soggetto erogatore viene annullato e di tale annullamento viene data comunicazione al soggetto erogatore.
In caso di rilascio dell’assegno (anche in seguito al formarsi del silenzio- assenso), il destinatario dell’AdR ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore, nella data dell’appuntamento.
Con riferimento agli altri destinatari (lettere b) e c)), le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti saranno precisate con successivi atti.
7.2 Svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione
Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere perfezionato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor.
L’effettuazione del primo appuntamento sospende il Patto di Servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il Cpi competente, ai sensi della normativa vigente.
Il Sistema informativo unitario traccia l’insieme delle attività pianificate, concordate e svolte tra l’ente erogatore scelto e il percettore titolare dell’AdR. Il Sistema informativo unitario permette la stampa del programma.
Il programma di ricerca intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall’operatore del soggetto erogatore (nella persona del tutor). Nel “programma di ricerca intensiva”, devono essere riportate:
– generalità del percettore
– generalità dell’ente erogatore e della sede operativa o nome e cognome del tutor assegnato e recapiti dello stesso o data del primo appuntamento o ammontare dell’AdR o reciproci impegni
– obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore, anche in relazione ai meccanismi della condizionalità o informazioni sul meccanismo di condizionalità
Successivamente alla stipula del programma, il soggetto erogatore dovrà riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo unitario, le seguenti informazioni:
– data dei successivi momenti di verifica;
– principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
– tracciatura dello svolgimento o meno delle attività;
– motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;
– estremi della congrua offerta di lavoro e apposita documentazione attestante la proposta di lavoro offerta da parte del soggetto erogatore.
E’ fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema informativo unitario.
7.3 Obblighi reciproci del destinatario (condizionalità) e del soggetto erogatore
Per la buona riuscita del servizio di assistenza alla ricollocazione devono impegnarsi sia il destinatario sia il tutor assegnato.
A tale fine, il soggetto erogatore ha l’obbligo di comunicare al Cpi competente i comportamenti del destinatario che comportino l’applicabilità delle sanzioni di cui al combinato disposto dell’articolo 23, comma 5, lettera e) e dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015:
– in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del percettore agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento), scatta il meccanismo di condizionalità laddove previsto (articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015);
– in caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, scatta, laddove previsto, il meccanismo di condizionalità previsto dall’articolo 21, comma 7, lett. d), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
In tali casi, il centro per l’impiego, a seconda delle fattispecie verificatesi, adotta due possibili tipologie di provvedimenti.
La prima tipologia di provvedimento, di carattere accertativo, è adottata nei casi che danno luogo a decurtazione totale o parziale della mensilità di prestazione a sostegno nel reddito. Tale provvedimento è inviato all’ANPAL e all’INPS, tramite il Sistema informativo unitario, per l’adozione degli atti di competenza dell’INPS.
La seconda tipologia di provvedimento, di carattere sanzionatorio, attesta la decadenza dallo stato di disoccupazione, nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un’offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta. Tale provvedimento viene trasmesso all’ANPAL e all’INPS, con le medesime modalità di cui sopra, per l’adozione degli atti di competenza dell’INPS, relativamente alla decadenza dalla prestazione.
Inoltre, in caso di comportamenti non congrui e non supportati da giustificati motivi, da parte del soggetto erogatore o del tutor assegnato, il Sistema informativo unitario permette, attraverso apposito modulo, la comunicazione da parte del percettore titolare dell’AdR di quanto accaduto. Tale comunicazione viene notificata al Cpi di competenza, al soggetto erogatore e all’Anpal.
7.4 Cambio del soggetto erogatore
Salvo precedenti segnalazioni di comportamenti non congrui e non giustificati del soggetto erogatore da parte del destinatario dell’AdR, a quest’ultimo è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del “programma di ricerca intensiva” e/o durante la gestione dei “servizi di assistenza alla ricollocazione”: nell’operare il cambio, il percettore dichiara telematicamente, tramite il sistema, all’Anpal, al Cpi e al soggetto erogatore precedentemente scelto, i giustificati motivi, a supporto della scelta di cambio.
Non è consentito cambiare soggetto erogatore a seguito della formalizzazione da parte del soggetto erogatore di una offerta congrua di lavoro.
- Ammontare e condizioni di riconoscimento dell’assegno individuale di ricollocazione
8.1 Premessa
Nella definizione dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione occorre tenere presente quanto previsto all’articolo 23, comma 7, lett. a), b), e c) del Decreto Legislativo n. 150 del 2015:
- a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità.
In coerenza con i criteri normativi richiamati l’assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato:
- a) in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no).
- b) solo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e a determinate condizioni descritte di seguito, l’importo dell’AdR è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione.
Ai fini della determinazione dell’AdR si prendono a riferimento i seguenti principi e parametri:
– il servizio reso ad una persona più distante dal mercato del lavoro comporta una maggiore intensità di impegno rispetto a quello reso ad una persona più vicina al mercato del lavoro.
– la diversa tipologia contrattuale comporta una gradazione del successo occupazionale ottenuto dalla sede operativa.
– l’assunzione a tempo indeterminato e pieno fa conseguire un duplice risultato: offre stabilità al percettore dell’AdR e permette il trasferimento di risorse da politica passiva ad attiva, generando quindi possibilità di finanziare ulteriori AdR per altri percettori.
Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 180 giorni solari, salvo che il destinatario ed il soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni. Il computo dei termini avviene al netto delle sospensioni per contratti di lavoro di durata inferiore ai 180 giorni.
Il servizio di assistenza intensiva si conclude anticipatamente quando sia stato raggiunto un risultato occupazionale relativo ad un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi. In tali casi l’assegno di ricollocazione viene riscosso.
In caso di proposta di lavoro inferiore ai 6 mesi (regioni meno sviluppate) il servizio di assistenza intensiva è sospeso ed il sistema informativo unitario comunica gli estremi della sospensione ad Anpal e al Cpi. In tali casi al termine della sospensione del servizio l’importo dell’assegno di ricollocazione è decurtato dell’importo già riscosso.
8.2 Riconoscimento dell’assegno in caso di risultato occupazionale
8.2.1 Casi di successo occupazionale
In caso di successo occupazionale, l’Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione.
Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono i seguenti:
– Tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
– Tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.
Inoltre, al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili (Regioni “meno sviluppate”) si riconosce l’assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.
Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale.
8.2.2 Importo dell’assegno in caso di successo occupazionale
Ai fini della determinazione dell’Assegno in caso di successo occupazionale:
– l’indice di probazione è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi)
– l’ammontare dell’AdR varia quindi tra un minimo e un massimo secondo una funzione continua:
– a seconda del valore dell’indice di profilazione;
– a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.
L’importo dell’assegno di ricollocazione è calcolato come segue:
a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;b) per i valori di p superiori a 0,5, l’algoritmo è il seguente: AdR = m + (p-0,5) * 2 * (M-m) | |
Ove: | |
AdR | importo dell’assegno di ricollocazione |
P | indice di profilazione |
m | importo minimo dell’assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale |
M | importo massimo dell’assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale |
Tavola 5 — Valori minimi e massimi dell’A.d.R. riconoscibili in occupazionale
Tipologia contrattuale | Valore minimo AdR (euro) | Valore massimo AdR (euro) |
---|---|---|
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) | 1.000 | 5.000 |
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi | 500 | 2.500 |
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi(1) | 250 | 1.250 |
—
(1) Solo per le Regioni “meno sviluppate”.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’AdR, si prende a riferimento l’indice di profilazione calcolato al momento della richiesta dell’AdR.
Il calcolo dell’ammontare è approssimato all’unità di euro.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pan al 50% dell’orario normale di lavoro (tale percentuale rimane ferma anche per quei casi in cui il contratto collettivo di settore preveda una percentuale minima di part-time inferiore al 50%). In tale ipotesi, l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare dell’assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.
I parametri di costo definiti per il riconoscimento dell’AdR saranno riparametrati qualora dall’analisi dell’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.
8.2.3. Condizioni e tempi per il riconoscimento dell’ammontare in caso di successo occupazionale
L’AdR viene riconosciuto a buon esito occupazionale, sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata anche delle comunicazioni obbligatorie.
Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto come di seguito:
- a) nel caso del contratto a tempo indeterminato in 2 ratei semestrali di pari importo, il primo dei quali alla stipula del contratto;
- b) nel caso di contratto a termine in unica soluzione, alla stipula del contratto.
In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell’importo:
- a) Regioni “meno sviluppate”
Tipologia di contratto | Cessazione anticipata | ||
---|---|---|---|
prima di 3 mesi | tra il 4° ed il 6° mese | tra il 7° e il 12° mese | |
contratto a tempo indeterminato | 100% | 75% | 50% |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi | 100% | 50% | |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 3 mesi | 100% |
- b) Altre Regioni
Tipologia di contratto | Cessazione anticipata | |
---|---|---|
prima di 6 mesi | tra il 7° e il 12° mese | |
contratto a tempo indeterminato | 100% | 50% |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi | 100% |
8.2.4 Casi di proroghe ai fini del maggio riconoscimento dell’ammontare dell’AdR.
Si prevede che il soggetto erogatore, in caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, possa continuare ad operare per migliorare la condizione lavorativa del titolare dell’AdR in modo da ottenere come ulteriore risultato il consolidamento del periodo di lavoro stesso.
Si prevede la possibilità che alla sede operativa venga riconosciuto un importo maggiore solo a seguito di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto.
Sono previste esclusivamente le seguenti casistiche:
Tipologia | Condizione | Regola |
---|---|---|
Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato | Entro la fine del rapporto di lavoro a termine derivante dal primo contratto, si procede alla trasformazione a tempo indeterminato | Se la trasformazione avviene entro il dodicesimo mese dall’inizio del primo rapporto di lavoro a termine, la sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo, previsto per l’assunzione a tempo indeterminato |
Trasformazione del tempo indeterminato da part-time a full time | Il datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale. Entro i primi 12 mesi cambia il rapporto a tempo pieno | La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo |
Proroga di contratto tra tre e sei mesi (con risultato complessivo del rapporto di lavoro uguale o superiore a sei mesi) | Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i 6 mesi | La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo dell’AdR, previsto per la tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi |
Proroga di un primo contratto (che non permette il riconoscimento del successo occupazionale) in un contratto per il quale si possa chiedere il corrispettivo | Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i mesi necessari al riconoscimento del successo occupazionale | La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto l’importo previsto come successo occupazionale |
Se nel frattempo sono state erogate somme parziali, verrà riconosciuta la differenza tra il valore maggiore e quanto già incassato per il successo occupazionale conseguito prima della proroga.
Il soggetto erogatore che, avendo ricevuto già una somma, accede al maggiore importo, in caso di trasformazione o proroga, potrà richiedere il saldo nei tempi previsti per la casistica con importo maggiore.
8.3 AdR in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale
8.3.1. Ammontare in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale (Fee4Services)
Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” con l’individuazione del tutor e la definizione del programma; tale quota fissa è denominata Fee4Services.
Il valore massimo della Fee4Services è di € 106,50, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall’indice di profilazione. Per il riconoscimento, la sede operativa del soggetto erogatore deve tracciare nel Sistema informativo le attività di “primo colloquio”, definizione del “programma di ricerca intensiva” e assegnazione del tutor, rendendo disponibili i relativi documenti sottoscritti dal destinatario dell’AdR.
Per la determinazione del valore del Fee4Services è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Garanzia Giovani per l’orientamento specialistico, scheda 1-C.
I parametri di costo definiti per il riconoscimento del Fee4Services saranno riparametrati qualora dall’analisi dell’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.
II numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.
- Documentazione da sottoporre a verifica per il riconoscimento dei costi
Di seguito si elenca la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per il riconoscimento dei costi. Si specifica che, ai fini dell’ammissibilità del rimborso, i documenti oggetto di verifica on desk saranno caricati dai soggetti competenti nei sistemi informativi nazionali, secondo le modalità definite dai sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.):
- a) in tutti i casi:
– programma di assistenza intensiva, firmato dal destinatario dell’AdR e dal soggetto erogatore;
- b) in caso di successo occupazionale, è inoltre prevista la seguente documentazione:
– identificativo delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro.
- c) in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale, per il riconoscimento della Fee4services:
– documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, firmato dall’operatore e dal destinatario (per le attività in front- office) ovvero documento che certifica le attività e le effettive ore di prestazione, firmato dal responsabile dell’operatore che ha prestato il servizio (per le attività in back-office),
- Gestione del Budget
L’ANPAL gestirà direttamente o per il tramite di ANPAL Servizi SpA le procedure di verifica formale e amministrativa ed il conseguente pagamento degli importi a risultato o Fee4Services.
Si prevede una gestione dinamica del budget relativo alla sperimentazione dell’AdR: allo scopo di ottimizzare le risorse, l’ammontare complessivo degli assegni rilasciati deve tener conto che la spesa a consuntivo sarà inferiore a tale valore quanto più bassa è la percentuale di successi, mentre per i restanti casi spetterà, tutt’al più, il Fee4services.
Considerando un tasso di successo occupazionale pari al 33%, l’importo di assegni da rilasciare è circa pari al 450% della spesa prevista a regime.
Allo scopo di mantenere un margine prudenziale, l’Anpal rilascerà un numero di AdR inferiore del 20% rispetto a quanto prevedibile rispetto ai dati disponibili.
- Interconnessione con i sistemi informatici regionali
Allo scopo di consentire l’interconnessione con i sistemi informativi regionali, l’ANPAL rilascia le specifiche tecniche per la cooperazione applicativa.
- Sistema di rating, monitoraggio e valutazione
Nel corso dell’attuazione della misura dell’assegno di ricollocazione, ANPAL effettuerà un monitoraggio continuo delle attività, con cadenza trimestrale, al fine di evidenziare la necessità di eventuali correttivi, nonché di rilasciare informazioni circa l’andamento della misura.
L’ANPAL pubblica inoltre rapporti annuali contenenti elementi di valutazione.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio, ANPAL costituisce inoltre, entro il mese di settembre 2018, un sistema di rating della performance degli soggetti erogatori, condiviso con le Regioni e Province autonome, al fine di orientare le scelte dei destinatari della misura verso i soggetti più performanti.
- Campagna di comunicazione
Al fine di dare massima diffusione all’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione, ANPAL effettuerà una campagna di comunicazione multicanale.
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